Italian tax court suspends appeal to allow simplified case resolution under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal regarding a tax payment order, allowing the taxpayer to utilize a simplified judicial definition procedure. The Regional Tax Commission had previously invalidated the lower court's decision due to irregular notification of preliminary tax notices. The court granted the suspension because the taxpayer formally requested and met the requirements for the expedited resolution mechanism established by recent legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 della l. 31 agosto 2022, n. 130; When a party in a tax appeal before the Court of Cassation requests the simplified definition of the case, the proceedings are suspended if no manifest inadmissibility is found.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 7336-2016, proposto da: EQUITALIA SUD s.p.a. , cf. 11210661002, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avv. Carlo Cipriani, rappresentata e difesa dall’avv. Emmanuele Virgintino- Ricorrente CONTRO DE SCISCIOLO Paolina, cf. DSCPLN47A58A893I, rappresentata e difes a dall’avv. Andrea Casto, che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi all’indirizzo avv.andreacasto@pec.it– controricorrente NONCHE’ NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrentee ricorrente incidentale adesivo Avverso la sentenza n. 2232/11/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia,depositata il 21.10.2015;
Cartella di pagamento – Notifica –Art. 26 comma 1 dPR 602/73 RGN 7336/2016 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che A seguito della notifica di due intimazioni di pagamento da parte dell’agente della riscossione,la contribuente De Scisciolo Paolina propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che fu rigettato con sentenza n. 1971/09/2014. La contribuente appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che con sentenza n. 2232/11/2015, ora al vaglio di questa Corte, accolse le ragioni della De Scisciolo.
Il giudice regionale, per quanto d’interesse nel presente giudizio, ritenne che le prodromiche cartelle di pagamento, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, non fossero state ritualmente notificate, in violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ritenne inoltre mancante la prova della effettiva emissione e notificazione delle due prodromiche cartelle, non essendo sufficiente il deposito della fotocopia della cartolina di ricevimento della raccomandata, né essendo sufficiente la produzione di fotocopie di estratti di ruolo, peraltro dichiarati conform i dal concessionario, per trattarsi di autenticazione proveniente dallo stesso emittente.
La sentenza è stata censurata da Equitalia Sud, che ne ha chiesto la cassazione, con due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Si è anche costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale adesivo. Nelle more del processo lacontribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza cameraledel 20dicembre 2022 la causa è stata riservata.
Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022. A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.RGN 7336/2016 Consigliere rel. Federici La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudi