Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The plaintiff, Italricambi, and the defendant, the Revenue Agency, failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the existence of relevant legislative provisions. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request settlement within the prescribed period, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24808/2018R.G. proposto da: Italricambi di Zamagni Claudio C. Snc, Zamagni Claudio e Zamagni Liviero, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Franco Zangheri e Livia Salvini, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studio di quest’ultima; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 758 / 12/ 2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THF01B300772/2015, THF02B300768/2015 e THF01B300771/2015 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il06/