Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20750/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under Law 197/2022 due to administrative procedural decay.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation granted a suspension of proceedings against a tax authority's decision. The tax agency had lost its power to assess taxes due to procedural decay, leading the Regional Tax Commission to annul the original tax notice. The court accepted the taxpayer's request to suspend the case under the specific provisions of Law 197/2022 and remitted the matter to a new docket.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; When the tax administration loses the power to assess due to procedural decay, the court must suspend proceedings upon the taxpayer's request under the simplified procedure of Law 197/2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedural decay suspension of proceedings Law 197 2022 administrative power loss tax assessment annulment Cassazione ordinanza IRES IRAP IVA revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Roberto CARDINO, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23051‒2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro FLY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Roberto Busco, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso , da ll’ avv. Guerrino ORTINI ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 48 , presso lo studio legale dell’avv.

Francesco CORVASCE; Oggetto: TRIBUTI‒ sospensione ex legge 197 del 2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/13/2014della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 21/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 1 /0 5 /202 3 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI; Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA con riferimento all’anno d’imposta 2005 e notificato alla Fly s.r.l. il 5 aprile 2012, con cui l’amministrazione finanziaria, in relazione a trasferimenti immobiliari effettuati dalla predetta società, accertava maggiori imposte su plusvalenza non dichiarata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per essere l’amministrazione finanziaria decaduta dal potere accertativo.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui l ’ intimata ha replicato con controricorsoe memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto CARDINO, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Con istanza dell’8 maggio 2023 la ricorrente, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, ha chiesto sospendersi il processo. Considerato che: l’istanza di sospensione del processo avanzata dalla società ricorrente può essere accolta e che , pertanto , deve disporsi in conformità.

P.Q.M.

sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de