Cassation court dismisses tax appeal against dissolved company and declares individual appeal extinct due to settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal against the dissolved company inadmissible due to the company's lack of procedural capacity after its deregistration. Conversely, the appeal against the individual shareholder was declared extinct because the taxpayer had settled the dispute under a simplified procedure before the deadline. The court annulled the lower court's judgment regarding the company and dismissed the shareholder's claim as moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. 119/2018; Art. 382 comma 3 c.p.c.: The process is extinguished if the taxpayer settles the dispute before the deadline, and a judgment is void if appealed by a dissolved entity lacking procedural capacity.
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11999/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DANISI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI (MRTSMN71T55H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARBONE (CRBLGU71H06A662O) -controricorrente- nonché contro INTIM SUD SRLe DE PALO VINCENZO , in qualità di amministratore -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PUGLIA n. 422/2015 depositata il 27/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TVF031001708/2010 ai fini IRES, IVA ed IVA emesso nei confronti della Intim Sud S.r.l. per l’anno di imposta 2005, l’Agenzia delle Entrate accertava ricavi non dichiarati per un imponibile di € 611.998,00 determinando le maggiori imposte dovute ed irrogando le conseguenti sanzioni.
2. In seguito l’Ufficio, deducendo che la Intim Sud S.r.l. era una società di capitali a ristretta base azionaria(partecipata da due soli soci), notificava al socio Marco Danisi, presumendo la distribuzione del 40% dei maggiori ricavi accertati, l’avviso di accertamento n. TVF051002649/2010.
3. L’altro socio Vincenzo De Paolo, nella qualità di amministratore della società nel frattempo dichiarata fallita, impugnava avanti alla CTP di Bari l’avviso di accertamento n. TVF031001708/2010, e Marco Danisi spiegava intervento nel suddetto giudizio.
4. Marco Danisi inoltre impugnava con autonomo ricorso l’avviso di accertamento n. TVF051002649/2010 emesso nei propri confronti.
5. La CTP di Bari, riuniti i ricorsi, li respingeva entrambi. Proponevano appello, con separati atti, sia la Intim Sud s.r.l., sia Marco Danisi.
6. La Commissione regionale, previa riunione, con sentenza n. 422/6/15 pubblicata in data 26.01.2015, accoglieva gli appelli, dichiarando illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati.
7. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Amministrazione con tre motivi, di cui due relativi alla pronuncia attinente all’avviso di accertamento nei confronti della società, ed il terzo all’avviso di accertamento nei confronti del socio Marco Danisi.
8. Marco Danisi ha resistito con controricorso e successivamente, in data 28/06/2023, ha depositato memoria ex art. 380.1 bis, con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione della lite ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 d.l. 119/18, conv. con modif. dalla l. 136/18, con compensazione delle spese processuali. La società Intim Sud s.r.l. e Di Palo Vincenzo sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con riguardo alla posizione di Marco Danisi va rilevato che in data 28/06/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima rata, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
A fronte della documentazione versata in atti dal contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere la memoria finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione, pur recante, in subordine, il richiamo delle difese del controricorso), ń risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 1.1. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, il processo, limitatamente al ricorso proposto nei confronti di Marco Danisi si ̀ estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese di lite relative a tale ricorso restanoa carico di chi le ha anticipate.
2. Per quanto attiene al ricorso proposto nei confronti della Intim Sud s.r.l. e Di Palo Vincenzo , con il primo motivo l’Amministrazione denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, comma 3, 110, e 112 c.p.c., nonch́ dell’art. 2495, co. 2, c.c.”, eccependo l’inammissibilità dell’appello della società Intim Sud S.r.l., proposto dall’amministratore unico dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. 2.1. Il motivo è fondato. La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione ai senso dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. (Cass.08/10/2014, n. 21188).
In applicazione di tale principio, va cassata senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva accolto l'appello, datato 17/04/2012, in forza di procura resa in pari data e proposto in data 29/04/2014 dall’amministratore della società estinta, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 13.12.2013, come risulta dalla visura riprodotta, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso dell’Amministrazione.
3. L’esame del secondo motivo di ricorso resta assorbito ed il terzo non deve essere esaminato, in quanto attinente alla lite definita dal socio.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate, ex lege, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, nei confronti di Marco Danisi. Inragione della peculiarità della controversia si compensano integralmente nei confronti dellaIntim Sud S.r.l. e Di Palo Vincenzo le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte con riguardo al ricorso proposto nei confronti di Marco Danisi, dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate; con riguardo al ricorso proposto nei confronti della Intim Sud s.r.l. e Di Palo Vincenzo, in qualità di amministratore della stessa,cassa l'impugnata sentenza senza