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Ordinanza Interlocutoria — n. 20740/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until October 10, 2023, pending the taxpayer's request for simplified judgment definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20740/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione granted the taxpayer's request to suspend the tax litigation proceedings until October 10, 2023. The taxpayer sought this suspension to prepare and submit a formal request for the simplified definition of the case under specific 2022 legislative provisions. The court ordered the suspension because the law mandates a pause in such definable disputes once the taxpayer formally requests the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022; When a taxpayer requests the simplified definition of a definable tax dispute, the proceedings must be suspended until October 10 of the following year.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified judgment definition definable tax disputes legislative decree 2022 procedural pause order procedura di ricupero d'imposta nozione di doppia imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
La società contribuente, in data 15 giugno 2023,ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge n.
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Testo completo

ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23762/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro TAD FIN PARTECIPATIONS SARL, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita, 262, presso l o studio degli Avv. Salvatore Tavernae Anna Stefanini che la rappresenta no e difend ono , –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1376/2016,depositata il 9 marz o 2016; IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 dal Consigliere Rosanna Angarano; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti della Tad Fin Partecipations sarl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso due avvisi di accertamento. Considerato che:

1. La società contribuente, in data 15 giugno 2023,ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge n. 197 del 2022, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,27