Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20735/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax litigation to allow expedited settlement payment under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20735/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between a company and the Revenue Agency to facilitate an expedited settlement. The company requested a simplified payment procedure for pending cartels, citing the new law allowing tax jurisdiction cases to be resolved via direct payment. The court granted the suspension because the procedural prerequisites for this accelerated definition were met at the time of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 186; 191; 192; 194; 197 of Law no. 197/2022: The court may suspend tax proceedings to allow for an expedited definition through direct payment if the statutory conditions regarding timing and procedural status are satisfied.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax jurisdiction suspension expedited definition procedure Revenue Agency litigation direct payment settlement procedural prerequisites rinvio della rendita opposizione al precetto esecutivo diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 186 of Law no. 197/2022
aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l.
Art. 1, comma 191 of Law no. 197/2022
aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l.
Art. 1, comma 192 of Law no. 197/2022
aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l.
Art. 1, comma 194 of Law no. 197/2022
aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l.
Art. 1, comma 197 of Law no. 197/2022
aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente -Presidente - -Consigliere relatore – -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - CC– 25 /0 5 /202 3 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24674 del ruolo generale dell’anno 201 6 proposto da: Vittorio Righi s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Christian Califano per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa; - r icorr ent e - contro Oggetto: obbligo tributario –condono –tardivo pagamento - Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa a e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 812/08/2016, d epositata i n data 24 marzo 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 25 maggio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società Matteo Anna Immobiliare s.r.l. aveva impugnato il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12, l. n. 289/2002; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla commissione tributaria provinciale di Bologna; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che solo l ’avvenuto pagamento del debito complessivo, ridotto in forza della disciplina condonistica, rende definitiva la volontà del contribuente di adesione al condono; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura , cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate; considerato che: in via pregiudiziale, va dato atto che la società ha depositato una memoria e la domanda didefinizione agevolata del 21/04/2023 con la quale ha richiesto la definizione agevolata, tra le altre, delle cartelle n.020 20000063140250 e n. 02020010122339379, oggetto del presente giudizio,con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; l’art. 1 l. n. 197/2022, come da ultimo modificato dal D.L. n. 34/2023, dispone, al comma 186 , che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”; al comma 191 che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altricasi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalitàdiverse dalla presente definizione agevolata”; al comma 192 che “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”;al comma 194 che “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023…”; al comma 197 che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio;

P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197,