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Ordinanza — n. 20697/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20697/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20697/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20355/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro GINTOLI PIETRA E POIDOMANI ANTONINO –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 1973 / 20 1 7 , depositata il 26 / 05 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere Rosanna Angarano .

Regesto Legislator

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art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20697/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico ai destinatari, la notifica Cons. est. Rosanna Angarano 3 del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale debito fiscale restituzione dei sussidi statali assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 291 cod. proc. civ
civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20355/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro GINTOLI PIETRA E POIDOMANI ANTONINO –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 1973 / 20 1 7 , depositata il 26 / 05 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere Rosanna Angarano .

RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti diPietra Gintoli e Antonino Poidomani avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Ragusa aveva accolto il ricorso con cui i contribuenti av evano impugnato il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso, nella misura del 90 per cento, delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992residenti in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 2002.

Considerato che: 1.Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata a mezzo del servizio postale con quattro raccomandate che, dal prospetto di accettazione da parte dell’Unep, risultano spedite quanto a duedi queste presso il domicilio eletto e quanto alle altre due presso la residenza dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate,tuttavia non ha versato in atti la ricevuta di ritornodi alcuna dell e citate raccomandate . 2.Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento, da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass.21/07/2021, n. 20778).

3. In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico ai destinatari, la notifica Cons. est. Rosanna Angarano 3 del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale

P.Q.M.

La Cortedichiara ina