Court remands case to lower court to acquire file regarding missed appeal filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court ordered the acquisition of the case file from the Court of First Instance to examine a specific ground of inadmissibility. The taxpayer argued the collection agent's appeal was untimely because the original document was not deposited within thirty days of notification, citing relevant civil procedure articles. The court deemed this procedural issue necessary for a full review and thus remanded the case for the lower court to obtain the complete file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3) and 4) c.p.c.; Art. 22 and 53 of D.Lgs. n. 546/1992: When a ground for inadmissibility relies on the acquisition of the case file to verify procedural compliance, the Supreme Court must order the file's acquisition and remand the case for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 28460 / 20 1 4 R.G. propost o da Eur Servizi Terziari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegataal ricorso , da ll’Avv. Giuseppe Maria Cipolla ; –ricorrente – contro Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Gioia Vaccari , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale Gioacchino Rossin. 18; -controricorrente - Ric. n. 28460/2014sez.
T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 2275 / 29 / 201 4 della C.T. R . d el Lazio - Roma, depositata in data 9/4/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; Rilevato che Con cartella di pagamento n. 09720100097451437000 notificata a mezzo del servizio postale il 26 aprile 2010, Equitalia (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) comunicò all’Eur Servizi Terziari s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente” o “la co ntribuente” ) l’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di un debito Irap relativo all’anno 2006 pari ad euro 41.147,10 oltre ad aggi per euro 17.013,50.
Proposto ricorso da parte della contribuente, la C.T.P. di Roma lo accolse, in quanto l’agente della riscossione aveva notificato direttamente la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale. L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate proposero rispettivamente appello principale ed appello incidentale, ai quali resistette la contribuente, che, oltre ad insistere sui motivi di impugnazione dedotti in primo grado, eccepì l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, tra l’altro, per non essere stato depositato l’originale dell’appello entro il termine di giorni trenta dalla sua notificazione.
La C.T.R. accolse gli appelli, rigettando le censure della società. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di seimotivi.Ric. n. 28460/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. Resiste con controricorso l’agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il Collegio ritiene , preliminarmente, che sia necessario ac quisire il fascicolo di merito in relazione al terzo motivo, con il quale la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4) c.p.c. (cfr. Cass., sez. T, n. 31879/2022), sul presupposto dell’omesso deposito dell’originale dell’appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito presso la C.G.T. del Lazio.
P.Q.M.
Dispone l’acquisizione del fascicolo di merito dalla C.G.T. del Lazio, sede di Roma. Rinvia la causa a nuovo ru