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Ordinanza — n. 20685/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund claim, ruling decennial prescription applies to judgment-based credits, not the biennial limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding a VAT refund claim. The tribunal correctly applied the ten-year civil prescription period because the credit was established by a final judicial judgment, rather than the two-year limitation period. The court affirmed that the 'actio iudicata' doctrine governs such credits, rendering the agency's argument regarding the shorter statutory deadline invalid.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 2953 c.c.: In cases of VAT refund where the claim is based on a final judicial judgment, the ten-year civil prescription period applies instead of the two-year limitation period.

Parole chiave

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VAT refund claim actio iudicata doctrine civil prescription period judicial judgment credit limitation period distinction rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La CTR osservava in particolare che era infondata l'eccezione di decadenza sollevata nei due gradi dall'agenzia fiscale, trattandosi di credito conseguente ad un giudicato e quindi non soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 21, d.lgs 546/1992, bensì a quello di prescrizione ordinario di cui all'art.
Art. 2953 c.c.
21, d.lgs 546/1992, bensì a quello di prescrizione ordinario di cui all'art. 2953, cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5- , Ordinanza n. 28730 del 09/11/2018, Rv. 651543 - 01
2953 c.c » (Sez. 5- , Ordinanza n. 28730 del 09/11/2018, Rv. 651543 - 01) , non avendo perciò alcuna rilevanza che il giudicato abbia direttamente ad oggetto il credito di rimborso fiscale ovvero ne sia, come nel caso in esame, il presupposto indiretto.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15863/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Musolino Teresa, Nardella Francesco Annino, Nardella Simone, Nardella Maria –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3752/1/18, depositata il16 novembre 2018. Oggetto: IVA -rimborso - decadenza/prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1184/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da Simone Nardella, Francesco Annino Nardella, Maria Nardella e Teresa Musolino, quali eredi di Tommaso Nardella, contro il diniego di rimborso IVA 1986. La CTR osservava in particolare che era infondata l'eccezione di decadenza sollevata nei due gradi dall'agenzia fiscale, trattandosi di credito conseguente ad un giudicato e quindi non soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 21, d.lgs 546/1992, bensì a quello di prescrizione ordinario di cui all'art. 2953, cod. civ.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. I consorti Nardella/Musolino sono rimasti intimati. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 21, d.lgs 546/1992, 2909, 2953, cod. civ., poiché la CTR ha affermato nel caso di specie l'applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto dalle disposizioni codicistiche civili, in luogo di quello decadenziale biennale previsto dal decreto sul processo tributario.

Sostiene in particolare la ricorrente che le previsioni normative generali che prevedono il primo termine non sarebbero pertinenti al caso in esame, posto che l'evocato giudicato riguarderebbe solo indirettamente il credito IVA rimborsando, trattandosi di una sentenza di annullamento di un avviso di accertamento della quale tale credito è conseguenza. La censura è infondata. Va ribadito che «In tema di rimborso IVA, ove l'istanza abbia ad oggetto un credito accertato con sentenza passata in giudicato, non opera il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, bensì il solo termine di prescrizione decennale, secondo la disciplina dell'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c » (Sez. 5- , Ordinanza n. 28730 del 09/11/2018, Rv. 651543 - 01) , non avendo perciò alcuna rilevanza che il giudicato abbia direttamente ad oggetto il credito di rimborso fiscale ovvero ne sia, come nel caso in esame, il presupposto indiretto.

In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione degli