Cassation court allows tax agency's suit against former partners of dissolved company for successor liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's rejection, allowing the tax agency's appeal against the annulment of tax assessments. The agency argued that former partners of a dissolved company are successors liable for outstanding debts, even without final liquidation distribution. The court agreed, citing precedent that successor status arises from the dissolution itself, not from receiving liquidation assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 c.c.; Art. 65 D.P.R. n. 600/1973: Upon the dissolution of a capital company, former partners become successors in debtor relations for undefined obligations, granting the tax authority standing to sue them regardless of liquidation outcomes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7666/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente Contro CRESPI LUISELLA, CRESPI MARIA ASSUNTA, GORLETTA NATALINA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4851/2016 depositata il 22/09/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe di conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che, su ricorso di Gorletta Natalina, aveva annullato l’avviso di accertamento per IRPEF/IVA/IRAP relative all’anno 2007 e dovute dalla Società Rivoli di Gorletta Natalina e C. sas, spiccato nei confronti della socia accomandataria Gorletta Natalina in proprio e delle socie accomandanti Crespi Luisella e Crespi Maria Assunta. 2.La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia aveva rigettato l’appello erariale perché la società, alla data di notifica dell’avviso di accertamento, era già estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 15.3.2012, precedentemente quindi alla riforma dell’art. 2495 cod. civ. da parte dell’art. 28 comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014, inapplicabile retroattivamente.
3. Il ricorso del l’Agenzia delle Entrate si articola in un unico motivo. 4.Sono rimaste intimate le resistenti.
5. A seguito di ordinanza interlocutoria, che ha rilevato un contrasto giurisprudenziale quanto alla legittimazione dei soci, la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
6. Con successiva ordinanza interlocutoria si è disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Crespi Maria Assunta che è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., anche in relazione all’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato alle socie personalmente e che a seguito dell’estinzione della società si verifica un fenomeno di tipo successorio per cui alla società succedono i soci. 2.Il ricorso è fondato. 3.E’ ben vero, come affermato dalla CTR, che l’art. 28 comma 4 cit., che prevede il differimento quinquennale dell’efficacia della cancellazione rispetto all’Erario, non è applicabile retroattivamente; peraltro, secondo l’orientamento facente capo alle sentenze delle Sezioni Unite del 12/03/2013, nn. 6070 e 6072, gli ex soci della società estinta sono successori nei rapporti di questa, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., n. 5605 del 2021;
Cass. n. 15637 del 2019; Cass., n. 1713 del 2018; Cass. n.20840 del 2018; Cass. n. 17492 del 2018).
4. La legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinata dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali (Cass. n. 22014 del 2020; Cass. n. 31933 del 2019).
5. Anche in tema di contenzioso tributario, si afferma che a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. n.2 del 2022; Cass. n. 23534 del 2019; Cass. n. 31933 del 2019; Cass. n.15035 del 2017; Cass. n. 9094 del 2017).
6. L’estinzione della società, quindi, non esclude la possibilità per il creditore (in questo caso l’Erario) di far valere la pretesa nei confronti dei soci, cui spetta comunque la legittimazione processuale in luogo della società estinta e che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013; Cass. n. 33087 del 2018; Cass.n. 23534 del 2019; Cass. n. 16635 del 2020).
7. La sentenza, quindi, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.0