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Ordinanza Interlocutoria — n. 20672/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal process to allow parties to join the new simplified dispute resolution scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20672/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request to suspend the tax litigation process pending the application of the new simplified dispute resolution law. The appellant, a customs broker, sought suspension to join the streamlined procedure established by Law No. 197/2022 regarding pending disputes. The court accepted this request, ordering the case to be transferred to a new docket while the simplified scheme is implemented.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; The court may suspend ongoing litigation proceedings to allow parties to voluntarily join the new simplified dispute resolution scheme provided for by the legislation.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified dispute resolution tax litigation customs broker liability anti-dumping duties Law 197 2022 procedural suspension difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21835‒2021R.G. proposto da: BARBIERO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , Alessandro Barbiero, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.Enrico CANEPA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Bazzoni, n. 3, presso lo studio legale dell’avv. Beatrice AURELI; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto:

Tributi –dazi doganali– royalties – sospensione per definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 303 / 26 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di Brescia, depositata in data 18/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di due avvis i di accertamento e di rettifica nonché del conseguente atto di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della B arberio s.p.a., quale spedizioniere doganale e rappresentante indiretto e, come tale, coobbligato in solido con le ditte importatrici di beni (silicio metallico frantumato) dichiarati di provenienza da Taiwan ma che successivamente l’Agenzia accertava essere di origine cinese, come tale soggetto a dazio antidumping.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con l’ordinanza n. 28068 del 2019, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane sostenendo che la Barberio s.p.a. era debitrice dell’obbligazione doganale ex art. 201 CDC, in quanto rappresentante indiretto delle ditte importatrici; che non ricorreva l’esenzione di cui all’art. 220 CDC; che, stante la responsabilità solidale, la società contribuente era tenuta al pagamento anche delle sanzioni.

3. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato atre motiv i , cui replica l’intimata con controricorso e memoria.

4. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo ai sensi della legge n. 197 del 2022. Considerato che:1. La ricorrente, con istanza del 5 maggio 2023, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge.

3. L’istanza può essere accolta sicché la controversia deve essere sospesa fino al termine di legge con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso