Cassation court dismisses appeal as case extinguished by taxpayer's withdrawal accepted by tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying litigation had already been extinguished by the taxpayer's withdrawal. The taxpayer voluntarily renounced the appeal in 2020, an act accepted by the Revenue Agency, leading to the termination of the proceedings. Consequently, the Court dismissed the cassation request as there was no longer a valid subject matter to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party voluntarily renounces an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished; any subsequent attempt to challenge the judgment is inadmissible due to the lack of a pending subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ANZA sulricorso iscritt o al n. 15598 / 20 1 4 R.G. propost o da Angela Di Matteo (c.f. DMTNGL56P67H501H), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da ll’Avv. Silvio Raho, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Ruggero Fiore n. 27; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 15598/2014sez.
T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 716 / 1 4 / 201 3 della C.T. R . d el Lazio - Roma, depositata in data 10/12/2013; Roma, depositata in data 10/12/2013; dita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; Rilevato che Angela Di Matteo (d’ora in poi, anche “la contribuente” ) ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza con cui la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma che dichiarò estinto il giudizio per cessata lamateria del contendere in seguito alla definizione della lite fiscale concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; con atto del 10 febbraio 2020 la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha accettato la rinuncia; nulla osta all’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 12