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Ordinanza Interlocutoria — n. 20582/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on procedural grounds due to improper service of notice to resident in Germany.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20582/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding deductible vehicle costs. The agency argued that a favorable German criminal acquittal should bind the tax proceedings, but the court noted the criminal judgment lacked binding force in tax matters. The primary reason for dismissal was the failure to properly serve the appeal notice on the taxpayer residing in Germany, requiring a new procedural role.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 2, c.p.c.; Art. 8, Reg. UE 2020/1784: A cassation appeal is inadmissible if the notice of appeal is not properly served on the respondent, particularly when they reside abroad and require specific diplomatic or consular notification procedures.

Parole chiave

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tax appeal admissibility service of notice abroad criminal judgment binding force tax deduction costs Cassation procedural rules indagine fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 2, c.p.c.
6, comune di iscrizione in ANPRe che la notifica risulta essere stata eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 142, secondo comma, cod.
Art. 8, Reg. UE 2020/1784
e dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio Europeo 2020/1784, mediante invio di due copie con traduzione in plico raccomandato diretto a «Amtsgericht Burg In der Alten Kaserne 3 Burg -39288 Bundesrepublik Deutschland Germany».
art. 2697 cod. civ
633/ 19 72 , nonché dell'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4824/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro Trezza Giuseppe; -intimato - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 7 801/12/2015 , depositata i l 25 agosto 2015, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1.La Commissione tributaria provinciale di Salerno, co n sentenza n. 2 del 17 maggio 2012 , aveva rigettatoi riuniti ricorsi proposti da Trezza Giuseppe per l'annullamento di cinque avvisi di accertamento , con i quali,per gli anni 2007 e 2008, l'Agenzia delle Entrate , aveva rilevato costi non deducibili relativi in parte a mancata documentazione per euro 501.379,00 ed in parte ad utilizzazione di fatture soggettivamente falseper euro 322.470,00, sulla base delle risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina e sul presupposto che il ricorrente, aveva costituito, in data 2 g ennaio 2008 , una ditta individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autovetture ed autoveicoli leggeri, poi cessata il 31 dicembre 2008,che era servita esclusivamente per ricettare n. 27 auto di grossa cilindrata. 2.La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello proposto da Trezza Giuseppe, evidenziando, in via preliminare, l'incomprensibile asserzione «vennero forzatamente perfezionate nel libro giornale le discrasie rilevate dalle scritture contabili IVA e addirittura i pagamenti fatti e ricevuti», in quanto il libro giornale tenuto in contabilità ordinaria assumeva in sé i registri IVA acquisti e vendite e le annotazioni di pagamenti fatti e ricevuti; dalla documentazione esibita dal contribuente (dichiarazione redditi, libro giornale, registri IVA acquisti e vendite, dichiarazioni IVA, dichiarazione redditi, l ibro giornale della soc.

Auto HAURC —BURC venditrice delle autovetture) , si deduceva l'acquisto e la vendita certa delle autovetture, la dichiarazione ai fini IVA ed II.DD. del reddito come emergente dalle scritture contabili, con la conseguenza che non si ravvisava alcuna omissione ed alcuna evasione; quanto al processo penale in corso in Germania,il Trezza ne aveva comunicatola definizione favorevole, ma non ne aveva prodotto prova e, tuttavia , l'Ufficio non aveva obiettato nulla nelle controdeduzioni. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

4. Trezza Giuseppe non ha svolto difese. 5.Con ordinanza interlocutoria n. 5563 del 22 febbraio 2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate nei confronti di Trezza Giuseppe, personalmente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. CONSIDERATO CHE 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 54,comma 2, del d.P.R. n. 633/ 19 72 , nonché dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n.212/2000, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La Commissione tributaria regionale aveva ignorato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in conformità con i comuni canoni probatori stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., compete al contribuente, che abbia effettuato una detrazione di imposta, l'onere di dimostrare la sussistenza del diritto esercitato; tale prova non poteva consistere nella semplice esistenza di fatture formalmente regolari, allorquando l'Ufficio adduceva elementi che contrastavano con l'apparenza documentale; in questo caso, infatti, il contribuente che invocava il diritto alla detrazione doveva fornire ulteriori e più congrui elementi che dimostravano la veridicità (ideologica e/o materiale) della fattura e dei dati in essa esposti, e perciò, con specifico riguardo al caso di specie,della effettiva esistenza e della effettiva operatività dell'apparente venditore della merce; contrariamente a quanto la Commissione tributaria regionale mostrava di ritenere, la fattura, come gli altri registri contabili e le dichiarazioni IVA non costituivano documentazione dotata di fede privilegiata, ma un semplice documento commerciale avente la natura ed il valore probatorio di una semplice scrittura privata; in guisa che, nel caso in cui ne eracontestata la veridicità, non spettava a chi la contestava l'onere di dimostrare «con certezza» la falsità, ma spettava piuttosto a chi la utilizzava l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti con essa rappresentati.

La Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'intimata società alla detrazione dell'IVA, non avendo fornito alcuna prova del reale acquisto delle vetture dalla società tedesca per la rivendita nel mercato interno. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché dell'art.654 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza della Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente sulla base della mera circostanza dell'intervenuta sentenza di assoluzione penale, peraltro indimostrata seppure non contestata dall'ufficio, che avrebbe esaminato i medesimi fatti oggetto del processo tributario, richiamandone genericamente l'esito; il giudicato penale non aveva alcuna efficacia vincolante nel processo tributario potendo i fatti in esso accertati costituire meri indizi, che il giudice tributario era comunque tenuto a vagliare in maniera dettagliata, attese le evidenti differenze processuali e sostanziali di imputazione e di acquisizione e valutazione delle prove. 3.Il terzo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Punto decisivo della controversia era il disconoscimento nell'anno d'imposta 2008 anche di costi non sorretti da documentazione idonea a comprovarne l'effettività e l'inerenza, oltre l'insussistenza di un giudicato penale sulla parte della sentenza penale favorevole alla parte contribuente; la sentenza, sul punto, non aveva sufficientemente riscontrato le specifiche deduzioni dell'ufficio appellato. L ' A mministrazione finanziaria aveva specificatamente dedotto,a pag. 4 dell'atto di costituzione in appello, che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto il disconoscimento anche di alcuni costi in quanto non sorretta da alcuna documentazione giustificativa e su cui il contribuente non aveva presentato alcuna opposizione, oltre al fatto che la sentenza penale nella parte favorevole al contribuente era stata oggetto di appello incidentale e, dunque, il giudizio penale, benché conclusosi in senso favorevole per la parte privata, non aveva acquisito alcun valore di giudicato.

4. In via preliminare va rilevato che, all'esito dell'ordinanza interlocutoria n. 5563 del 22 febbraio 2023, l'Agenzia ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2023, il ricorso notificato in data 15 marzo 2023 e ha chiesto un ulteriore termine per il deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica come da certificazione dell’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma – Sezione Atti Esteri del 16 giugno 2023, pure allegata. In particolare, dal certificato di residenza AIR rilasciato dal comune di Teggiano del 2 marzo 2023, allegato alla nota di deposito, emerge che Trezza Giuseppe, dall'1 luglio 1990, risultava residente in Germania, Circoscrizione consolare Berlino, Città Burg, indirizzo:

Nelkenweg, n. 6, comune di iscrizione in ANPRe che la notifica risulta essere stata eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 142, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio Europeo 2020/1784, mediante invio di due copie con traduzione in plico raccomandato diretto a «Amtsgericht Burg In der Alten Kaserne 3 Burg -39288 Bundesrepublik Deutschland Germany». 6.La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo della causa, disponendo che l’Agenzia ricorrente depositi l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione eseguita nei confronti di Trezza Giuseppe , con termine di giorni sessanta dalla comunica zione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del r