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Ordinanza — n. 20541/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses customs sanctions appeal due to lack of interest and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20541/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the customs agency's appeal and the company's incidental appeal inadmissible. The court found that the Regional Tax Commission had already ruled on the underlying tax assessment, making a separate suspension of the sanctions proceeding unnecessary and lacking legal interest. Consequently, the court held that the company should have challenged the dismissal of its incidental appeal rather than re-arguing unexamined points.

Regesto Legislator

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Art. 29, 39 comma 1-bis e 61 d.lgs. n. 546/1992; Art. 1, comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 274 e 295 c.p.c.: When a preliminary judgment on the underlying tax assessment has already been rendered and is not yet final, the court lacks interest to suspend the sanctions proceeding separately, as the outcome is necessarily connected.

Parole chiave

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customs sanctions lack of interest procedural inadmissibility preliminary judgment tax assessment connection dazi all'importazione difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione norme sull'origine

Disposizioni normative citate

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Art. 29, 39 comma 1-bis e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
in combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs.
Art. 274 e 295 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Quanto al ricorso incidentale deve osservarsi che con esso la controricorrente si limita a ripropo rre i motivi che aveva dedotto con l’appello incidentale, sostenendo che gli stessi non erano stati esaminati dai giudici di appello, sostanzialmente deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.4.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensando tra le parti le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Quanto al ricorso incidentale deve osservarsi che con esso la controricorrente si limita a ripropo rre i motivi che aveva dedotto con l’appello incidentale, sostenendo che gli stessi non erano stati esaminati dai giudici di appello, sostanzialmente deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.4.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14374‒2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente e controricorrente incidentale – contro WARMOR ROOFING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Aldo Giovanni Pezzoli, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Raimondo FULCHERI e Oggetto: sanzioni doganali Stefano FULCHERI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’avv. Marina MILLI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 736/04/2020della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 16/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti della Warmor Roofing s.r.l. un avviso di rettifica di accertamento prot. 53863del 15 giugno 2009con il quale richiedeva alla predetta società il pagamento di maggiori diritti doganali in relazione all'importazione di colli di fibre sintetiche in fiocco di poliestere, in quanto, sebbene dalla dichiarazione di importazione risultasse che la merce proveniva dalla Malesia, successivamente, dalla documentazione trasmessa dall’OLAF, emergeva che la stessa proveniva invece dalla Cina, con conseguente non applicabilità del dazio agevolato al 4 per cento liquidato dalla società contribuente al momento della presentazione della merce in dogana.

2. Con l’atto prot. n. 35802 del 2010 l’amministrazione doganale irrogava alla predetta società le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

3. A seguito di impugnazione di tale ultimo atto, essendo stato l’avviso di rettifica impugnato separatamente ed oggetto di altro giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso della società contribuente ed annullava l’atto. Sull’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria, dando atto della contestuale decisione assunta nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, in cui aveva ritenuto applicabile il dazio antidumping nella misura del 24,6 per cento, e della stretta connessione oggettiva e soggettiva tra le due controversie, che imponeva l’adozione della medesima statuizione adottata nel giudizio avverso l’atto presupposto, riformava la sentenza di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, dichiarava applicabile il dazio antidumping nella misura del 24,6 per cento, respingendo l’appello incidentale della società.

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale con cui ripropone i motivi di appello in quel giudizio non esaminati. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso principale , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per avere la CTR, in violazione degli artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 274 e 295 cod. proc. civ. in combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, omesso di disporre la sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione del giudizio sull’atto impositivo, avente carattere pregiudiziale, come ammesso dalla stessa CTR, e conclusosi in appello con sentenza non ancora passata in giudicato.

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto questa Corte all’odierna camera di consiglio ha trattato e deciso la controversia avente ad oggetto l’atto impositivo presupposto, sostanzialmente confermando la statuizione d’appello. La contestualità della decisione rende superflua la riunione dei due giudizi.

3. Quanto al ricorso incidentale deve osservarsi che con esso la controricorrente si limita a ripropo rre i motivi che aveva dedotto con l’appello incidentale, sostenendo che gli stessi non erano stati esaminati dai giudici di appello, sostanzialmente deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.4. Diversamente da quanto sostiene la controricorrente, la CTR si è pronunciata sull’appello incidentale proposto dalla società appellata e l’ha respinto. I giudici di appello, dopo aver premesso che «la vertenza [..] riguarda l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Dogane […] nonché in ordine all'appello incidentale avanzato dalla società», rileva che anche nel parallelo giudizio (avente ad oggetto l’avviso di accertamento) erano stati discussi l'appello dell'ufficio e quello in riassunzione della società e conclude, quindi, affermando che,«stante la stretta connessione soggettiva e oggettiva tra l'attuale vertenza e quella di cui sopra […], l’esito del giudizio non può che essere il medesimo di quello instaurato per l’atto presupposto», ossia - come esplicitamente precisa - di applicazione del dazio antidumping del 24,6%.

Necessariamente, quindi, ne conseguiva l'accoglimento parziale dell'appello dell’Agenzia delle dogane ed il rigetto integrale di quello incidentale del contribuente, perché diversamente avrebbe dovuto annullare l’atto sanzionatorio. Un’ulteriore conferma di tale esegesi, ovvero che la statuizione impugnata ha riguardato entrambi gli appelli, la si ricava dalla regolamentazione delle spese che è stata di compensazione «attesa la parziale soccombenza tra le parti».

5. Ne consegue che la controricorrente non avrebbe dovuto riproporre i motivi di appello non esaminati dalla CTR, ma avrebbe dovuto impugnare la statuizione di rigetto, sicuramente perché adottata in assenza di motivazione.

6. Non avendo censurato tale ratio decidendi, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

7. Le spese processuali, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensando tra le parti le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1