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Ordinanza — n. 20539/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant sued the individual director instead of the company from the first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20539/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sued the individual director in his personal capacity rather than the company that was the party in the first instance. The lower court had judged the case against the company, but the cassation petition listed the director as the sole opposing party. The Court ruled that this procedural defect prevented the proper establishment of the legal relationship and violated the principle of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it is filed against a party different from those who were parties in the judgment under review, as this precludes the necessary integration of the contradictory process.

Parole chiave

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inadmissible appeal standing defect party identity contradictory proceedings legal representative procedural defect cassation jurisdiction indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25779 del 2016
Cass. sez. un. n. 15145 del 2001
25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001).
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Ordinanza — n. 32988/2024 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal against regional tribunal, overturning dismissal of fraud claim due to insufficient evidence of buyer's awareness.
Ordinanza — n. 22510/2025 — snciv
Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling burden of proof for good faith lies with the taxpayer in car wash fraud cases.
Ordinanza — n. 19607/2024 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal against regional commission for insufficient fraud proof in car sales.
Ordinanza — n. 22993/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal, remanding case to lower tribunal on fraud evidence. The court found the administrative burden of proof insufficiently met regarding the taxpayer's good faith. The decision establishes that tax fraud requires specific evidence of subjective intent beyond mere operational gaps. The court ruled that the administrative burden of proof regarding the taxpayer's good faith must be met with specific evidence of subjective intent, not just operational gaps. The case was remanded for a new evaluation of the fraud elements by the lower tribunal. The court held that the administrative burden of proof regarding the taxpayer's good faith must be met with specific evidence of subjective intent, not just operational gaps. The case was remanded for a new evaluation of the fraud elements by the lower tribunal. The court held that the administrative burden of proof regarding the taxpayer's good faith must be met with specific evidence of subjective intent, not just operational gaps. The case was remanded for a new evaluation of the fraud elements by the lower tribunal.
Ordinanza — n. 31716/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against tax tribunal for apparent lack of reasoning regarding carousel fraud involvement.

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5883/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PETRUZZIELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO (MTARNT36C09F839Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARNO SABINO ANTONINO (SRNSNN43B19B590C); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 74/2013depositata il 04/03/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania contro la sentenza n. 48 del 22/1/2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Avellino, aveva accolto il ricorso proposto da Claudio Petruzziello «n.q. di legale rappresentante della EUROPAUTO S.R.L. - corrente in Mercogliano (AV) » contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Europauto srl per l’anno 2004 recante maggiore IVA, IRES ed IRAP sul presupposto della partecipazione della società ad una cd. frode carosello su acquisti intracomunitari con evasione dell’IVA relativa alla prima cessione interna.

2. Si è costituita l' « appellata - EUROPAUTO S.R.L. in liquidazione», e la CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha ritenuto che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudicato illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore.

3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi.

4. Resiste con controricorso Claudio Petruzziello che deposita memoria. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.E’ indubitabile, sulla scorta di quanto riportato dalla sentenza della CTR, che il ricorso iniziale era stato proposto dall’Europauto srl, quale destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, e che il giudizio di merito si è svolto avendo come parte la società, in persona del suo legale rappresentante Claudio Petruzziello.

3. Il ricorso per cassazione, però, ind ica come controparte Claudio Petruzziello in proprio, e non quale legale rappresentante della Europauto srl; il ricorso è stato notificato al Petruzziello che, sempre in proprio, si è costituito nel presente giudizio di legittimità senza nulla eccepire sulpunto. 4.Vale, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito èinammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altrisoggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001). 5.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensarle atteso che la causa è stata decisa su un rilievo officioso.

P.Q.M.

dichiara inam