Ordinanza — n. 20526/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5882/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PETRUZZIELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO (MTARNT36C09F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato SARNO SABINO ANTONINO (SRNSNN43B19B590C); -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20526/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Si è costituita l'« appellata - EUROPAUTO S.R.L. in liquidazione», e la Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) dellaCampania, con la sentenza indicata in epigrafe , ha riten ut o che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudica to illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5882/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PETRUZZIELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO (MTARNT36C09F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato SARNO SABINO ANTONINO (SRNSNN43B19B590C); -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNO n. 73/2013depositata il 04/03/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania contro la sentenza n. 46 del 22/1/2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Avellino, aveva accolto il ricorso proposto da Claudio Petruzziello «n.q. d i legale rappresentante della EUROPAUTO S.R.L. - corrente in Mercogliano (AV) » contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Europauto srl per l’anno 2003 recante maggiore IVA, IRES ed IRAP sul presupposto della partecipazione della società ad una cd. frode carosello su acquisti intracomunitari con evasione dell’IVA relativa alla prima cessione interna.
2. Si è costituita l'« appellata - EUROPAUTO S.R.L. in liquidazione», e la Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) dellaCampania, con la sentenza indicata in epigrafe , ha riten ut o che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudica to illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore.
3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi.
4. Resiste con controricorso Claudio Petruzziello che deposita memoria. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.E’ indubitabile, sulla scorta di quanto riportato dalla sentenza della CTR, che il ricorso iniziale era stato proposto dall’Europauto srl, quale destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, e che il giudizio di merito si è svolto avendo come parte la società, in persona del suo legale rappresentante Claudio Petruzziello.
3. Il ricorso per cassazione, però, indica come controparte Claudio Petruzziello in proprio, e non quale legale rappresentante della Europauto srl; il ricorso è stato notificato al Petruzziello che, sempre in proprio, si è costituito nel presente giudizio di legittimità senza nulla eccepire sul punto. 4.Viene in evidenza la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, ciò che preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altrisoggetti in una situazione di ra dicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001). 5.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensarle atteso che la causa è stata decisa su un rilievo officioso.
P.Q.M.
dichiara inammissi