Italian customs agency suspends tax dispute over trademarked goods import duties via new settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Customs Agency and two import companies regarding unpaid duties on trademarked goods. The companies voluntarily requested suspension under a new 2022 law facilitating simplified dispute resolution, which the Customs Agency had previously confirmed applied to customs taxes. Consequently, the court granted the suspension to allow the parties to utilize the expedited settlement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; The court may suspend proceedings when parties request adherence to the simplified dispute resolution mechanism established by the new law, provided the tax authority confirms its applicability to the specific fiscal matter.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11628‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente e controricorrente incidentale – contro PUMA ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Stefano Gramari, e YUSEN LOGISTICS (ITALY) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gelen James Boyce, rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Sara ARMELLA e Silvana MELIAMBRO, ed elettivamente domiciliate in Roma, Oggetto: sospensione ex legge 197 del 2022 alla Circonvallazione Trionfale, n. 78/2, presso lo studio del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4604/09 / 20 19 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 20/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti;
Rilevato che: La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento suppletivoe di rettifica prot. n. 441350/RU del 21/06/2017 nonché del conseguente atto di irrogazione delle sanzioni prot. n. 278100- 351-2017 del 21/06/2017, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della Puma Italia s.p.a., quale ditta importatrice di beni incorporanti marchi ed immagini coperti da diritto di autore, nonché nei confronti della Yusen Logistics (Italy) s.p.a., quale coobbligata solidale della ditta importatrice, in quanto spedizioniere doganale e rappresentante indiretto della stessa, per recupero di maggiori diritti doganali e dell’IVA dovuti in relazione alle operazioni di importazione poste in essere nel periodo agosto-settembre 2014, per mancata inclusione nel valore di transazione dei diritti di licenza sulle merci importate.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, «limitatamente ai dazi e all’IVAeccedente quella derivante dalla base imponibile accertata aumentata dei corrispettivi dei diritti di licenza», ma nei confronti della sola società importatrice, escludendo la responsabilità dello spedizioniere doganale, ed annullava, altresì, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per incertezza delle norme fiscali.Avverso le statuizioni a sé sfavorevoli l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui replicanole società intimate con controricorso e ricorso incidentale affidato a nove motivi, cui a sua volta l’Agenzia ricorrente replica con controricorso.
Considerato che: Le controricorrenti, con istanza del 28/04/2023, hanno manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg. , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, precisando che con la circolare 14 marzo 2023, n. 9/D, l’Agenzia delle dogane aveva espressamente affermato l’applicabilità di tale istituto anche alle controversie aventi ad oggetto tributi doganali, come nel caso di specie. Hanno, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge.
L’istanza può essere accolta sicché la controversia deve essere sospesa fino al termine di legge con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a n