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Ordinanza Interlocutoria — n. 20514/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings pending completion of a 2024 installment payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20514/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal and suspended the proceedings to allow time for the completion of a tax dispute resolution plan. The appellant, Alessio Marsico, had previously settled with the tax agency but later requested a suspension of his ongoing appeal due to a new installment agreement extending payments until February 2024. The court granted the suspension because the appellant must fulfill the payment obligations before the appeal can be fully adjudicated.

Regesto Legislator

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D.L. 119/2018; L. 136/2018: When a taxpayer requests suspension of tax proceedings to complete a defined dispute resolution plan with installment payments, the court must verify the payment schedule and suspend the process until the plan is perfected.

Parole chiave

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tax dispute resolution plan installment payment suspension cassation appeal dismissal tax appeal proceedings procedural suspension order assoggettamento all'IVA reddito delle partecipazioni in diritto tributario accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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D.L. 23 ottobre 2018, n. 119/2018
L. 17 dicembre 2018, n. 136/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: MARSICO ALESSIO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Biz, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2450/6/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 4 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: TRIBUTIL’Agenzia delle entrate notificava alla MAVIL – Manufatti in cemento e terracotta di Marsico Vincenzo e C. s.n.c. nonché ai soci Vincenzo Marsico, Mariangela Domenica Ietto e Alessio Marsico avviso di accertamento con il quale rideterminava la plusvalenza realizzata dalla società nel 2008 a seguito della vendita di un immobile. Con tre successivi avvisi di accertamento l’Ufficio contestava ai soci il maggior reddito di partecipazione in relazione alle rispettive quote. I ricorsi proposti dalla società e dai soci contro i predetti atti impositivi venivano riuniti e poi respinti dalla Commissione tributaria provincialedi Roma.

Interposto appello, nel corso del giudizio i ricorrenti, ad eccezione di Alessio Marsico, addivenivano alla conciliazione della lite. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello del contribuente. Avverso lasentenza della CTR Alessio Marsico ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato istanza con la quale ha dedotto e documentato di aver presentato in data 24 maggio 2018 alla Direzione Provinciale I di Roma d omanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv.dalla l.17 dicembre 2018, n. 136/2018, domanda che prevede il pagamento di n. 20 rate delle quali la prima con scadenza maggio 2018 (come daquietanza allegata) e l’ultima con scadenza 28 febbraio 2024.

Poiché la definizione agevolata della controversia è ancora in corso, il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del processo ovvero il rinviodell’adunanza già fissata a data successiva al 28 febbraio 2024. La Corte, rilevato cheoccorre verificare il pagamento delle rate previste per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia,dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso