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Ordinanza Interlocutoria — n. 20506/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new law before final ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Vista Mare s.a.s. regarding IRAP and VAT assessments. The taxpayer requested suspension to pursue a simplified settlement procedure under the new law, while the Revenue Agency argued for continued litigation. The court granted the suspension because the legal prerequisites for the simplified procedure were met, despite the taxpayer's subsequent filing being unprocessed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer requests suspension to pursue a simplified settlement and legal prerequisites are met, the court must suspend the proceedings pending the outcome of that request.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension Revenue Agency dispute VAT and IRAP assessments new tax law 2022 fini dell'IVA aliquota IVA ridotta deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14445/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Vista Mare s.a.s. di Trombini Emanuela C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mariella e Francesco Maria Crociani giusta procura speciale in calce al controricorso, domicilio digitale michelmariella@pec.ordineavvocatipesaro.it;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagnan. 2354/06 / 1 9, depositata il 2 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 2354/06 /1 9 del 02 / 12 /201 9 la C ommissione tributaria regionale della Emilia Romagna (di seguito CTR)respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 02/02/15della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Vista Mare s.a.s. di Trombini Emanuela C. nei confronti di due avvisi di accertamento per IRAP ed IVA relativ e agli anni d’imposta 200 6 e 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento eranostati emess i in ragione dell’indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA con riferimento a fatture emesse per operazioni inesistenti;

2. a vverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3.Vista Mare s.a.s. resisteva con controricorso . CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;

2. p reso atto della sussistenza dei presupposti di legge (soccombenzadi AE in entrambi i gradi di merito), la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo;

3. si dà atto che con nota del 05/07/2023, successiva all’udienza di trattazione della causa in camera di consiglio, Vista mare s.a.s. ha depositato istanza di definizione agevolata con i conseguenti pagamenti, istanza, peraltro, non evasa e non valutata da AE, come tale dunque inidonea a determinare, allo stato e fino alla compiuta decorrenza dei termini di legge, l’estinzione del giudizio.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos