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Ordinanza — n. 20495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs sanctions appeal due to lack of interest and procedural errors in incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the customs agency's cassation appeal inadmissible for lack of interest because the underlying tax dispute had already been resolved in a prior judgment. The appellant argued the Regional Tax Commission failed to suspend proceedings regarding administrative sanctions while the preliminary import duty case was pending. The court rejected this, noting the two cases were substantively connected and the prior decision rendered further litigation superfluous, while also dismissing the incidental appeal for failing to challenge the lack of reasoning in the rejection.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 29, 39, 61 D.Lgs. 546/1992; When a preliminary issue is already decided, a subsequent appeal on related sanctions lacks interest; Incidental appeals must challenge the substantive ruling, not the procedural silence on unexamined grounds.

Parole chiave

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lack of interest procedural inadmissibility customs sanctions preliminary issue incidental appeal tax commission procedural economy difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso principale , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per avere la CTR, in violazione degli artt.
Artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., viene dedotta la nullità della sentenza per avere la CTR, in violazione degli artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 274 e 295 cod.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
in combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, de
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14370‒2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente e controri corrente incidentale – contro WARMOR ROOFING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Aldo Giovanni Pezzoli, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Raimondo FULCHERI e Oggetto: sanzioni doganali Stefano FULCHERI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio legale dell’avv. Marina MILLI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 737 / 04 / 20 20 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 16/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti della Warmor Roofing s.r.l. un avviso di rettifica di accertamento prot. 53863 del 15 giugno 2009 con il quale richiedeva alla predetta società il pagamento di maggiori diritti doganali in relazione all'importazione di colli di fibre sintetiche in fiocco di poliestere in quanto, sebbene dalla dichiarazione di importazione risultasse che la merce proveniva dalla Malesia, successivamente, dalla documentazione trasmessa dall’OLAF, emergeva che la stessa proveniva invece dalla Cina, con conseguente non applicabilità del dazio agevolato al 4 per cento liquidato dalla società contribuente al momento della presentazione della merce in dogana.

2. Con l’atto prot. n. 35806 del 2010 l’amministrazione doganale irrogava alla predetta società le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

3. A seguito di impugnazione di tale ultimo atto, avendo la società ricorrente impugnato separatamente l’avviso di rettifica, che è oggetto di altro giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso della società ed annullava l’atto. Sull’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria, dando atto della contestuale decisione assunta nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, in cui aveva ritenuto applicabile il dazio antidumping nella misura del 24,6 per cento, e della stretta connessione oggettiva e soggettiva tra le due controversie, che imponeva l’adozione della medesima statuizione adottata nel giudizio avverso l’atto presupposto, riformava la sentenza di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, dichiarava applicabile il dazio antidumping nella misura del 24,6 per cento, respingendol’appello incidentale della società.

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale con cui ripropone i motivi di appello in quel giudizio non esaminati. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso principale , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per avere la CTR, in violazione degli artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 274 e 295 cod. proc. civ. in combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, omesso di disporre la sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione del giudizio sull’atto impositivo, avente carattere pregiudiziale, come ammesso dalla stessa CTR, e conclusosi in appello con sentenza non ancora passata in giudicato.

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interessein quanto questa Corte all’odierna camera di consiglio ha trattato e deciso la controversia avente ad oggetto l’atto impositivo presupposto , sostanzialmente confermando la statuizione d’appello. La contestualità della d ecisione rende superflua la riunione dei due giudizi.

3. Quanto al ricorso incidentale deve osservarsi che con esso la controricorrente si limita a ripropo rre i motivi che aveva dedotto con l’appello incidentale, sostenendo che gli stessi non erano stati esaminati dai giudici di appello, sostanzialmente deducendo la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.4. Diversamente da quanto sostiene la controricorrente, la CTR si è pronunciata sull’appello incidentale proposto dalla società appellata e l’ha respinto (testualmente: «respinge l’appello incidentale della società»).

6. Ne consegue che la controricorrente non avrebbe dovuto riproporre i motivi di appellonon esaminati dalla CTR, ma avrebbe dovuto impugnare la statuizione di rigetto, sicuramente perché adottata in assenza di motivazione.

7. Non avendo censurato tale ratio decidendi, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

8. Le spese processuali, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensando tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, de