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Ordinanza — n. 20480/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary settlement under 2018 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20480/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to a simplified settlement procedure before the judgment. Garden House s.r.l. had already paid the full amount under the special regime established by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 6 del d.l. 119/2018; Art. 46 comma 3 del d.lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified tax settlement and pays the debt, the subject matter of the ongoing litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax settlement procedure extinction of litigation cessation of subject matter voluntary payment simplified tax regime tax appeal dismissal debt extinguishment aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 6 del d.l. 119/2018
46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 46 comma 3 del d.lgs. 546/1992
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Federici giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23036-2014, proposto da: GARDEN HOUSE s.r.l., cf. 02175950787 , elettivamente domiciliat a in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n. 287, presso l’avv. Antonio Iorio, rappresentatae difesa dall’avv. Giuseppe Falcone - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1021/01/2014della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 23.05.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici. Rilevato che Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle entrate rideterminò, relativamente all’anno 2005, l’imponibile della società Garden House s.r.l. ai fini Ires, Iva ed Irap. Ciò in relazione alla vendita di un immobile, in base all’importo del mutuo concesso all’acquirente, superiore Accertamento – Condono d.l.119-2018 –Art. 3 co. 6 RGN 23036/2014 Consigliere rel. Federici al prezzo d’acquisto del locale oggetto della vendita, nonché in considerazione delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del territorio.

L’avviso d’accertamento fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 336/06/2012. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria fu invece accolto con sentenza n. 1021/01/2014, che valorizzò il valore di mercato dell’immobile, ben superiore al prezzo dichiarato nel rogito. La società ha censurato la sentenza, affidandosi a quattro motivi, e ne ha chiesto la cassazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Nelle more del giudizio la Garden House s.r.l. ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in l. 17 dicembre 2018, n. 136, definendo il carico affidato all’Agente della riscossione. All’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 3, comma 6, del d.l. 119 del 2018. A tal fine, dalla documentazione allegata, si evince che nelle more del processo,e a seguito della soccombenza della società nel giudizio d’appello, il credito tributario fu affidato al concessionario per la riscossione.

La ricorrente presentò la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con rinuncia al giudizio pendente. Comunicato alla contribuente l’importo complessivo da pagare per la definizione agevolata, suddiviso in diecirate (comma 23), la società ha proceduto al pagamento integrale.La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata. Deve pertanto accogliersi l’istanza, espressamente presentata da l ricorrente, di declaratoria di estinzione, per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del RGN 23036/2014 Consigliere rel. Federici giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico