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Ordinanza Interlocutoria — n. 20426/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to request simplified tax dispute resolution deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend the tax litigation proceedings. The taxpayer submitted an application on June 15, 2023, invoking specific legislative provisions to access a simplified tax dispute resolution procedure. Consequently, the court ordered the suspension of the case until October 10, 2023, requiring the taxpayer to submit the formal request and payment details by that date.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197: When a taxpayer explicitly requests the simplified tax dispute resolution procedure, the ongoing judicial proceedings must be suspended until the statutory deadline for submitting the formal application and payment.

Parole chiave

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tax dispute resolution simplified procedure procedural suspension tax litigation payment deadline amministrazione fiscale procedura di ricupero d'imposta tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23388/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro CINELLI NICOLA, elettivamente domicil iata in Roma, via le Regina Margherita, 262,presso lo studio degli Avv. Salvatore Taverna e Anna Stefaniniche lo rappresenta no e difend ono , –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1183/2016,depositata il 3 marz o 2016; udita la relazione dal Consigliere Rosanna Angarano; IRAP ACCERTAMENTORilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti di Nicola Cinelli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperate a tassazione maggiori Ires, Iva, ed Irap. Considerato che:

1. La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 erinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,