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Ordinanza Interlocutoria — n. 20425/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to request simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax litigation pending the taxpayer's request for a simplified resolution procedure. The taxpayer, Luigi Agarini, sought suspension under specific legislative provisions to file a streamlined settlement application for tax year 2007 disputes. The court granted the suspension until October 10, 2023, placing the burden on the taxpayer to submit the formal request and payment details by that deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court suspends tax proceedings upon the taxpayer's explicit request to utilize the simplified resolution procedure, requiring the submission of the application and payment proof within a fixed period.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified resolution procedure income tax dispute VAT recovery proceedings taxpayer request burden ricupero d'imposta amministrazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20218/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGARINI LUIGI, elettivamente domicili ata in Roma, via le Regina Margherita, 262,presso lo studio degli Avv. Salvatore Taverna e Anna Stefanini che lorappresentano e difendono, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, n. 551 / 2016 , depositata il28 gennaio 2016; IRES ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del27 giugno 2023 dal Consigliere Rosanna Angarano; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un i co , nei confronti di Luigi Agarini, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperate a tassazione maggiori Ires, Iva, ed Irap. Considerato che:

1. La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom