Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayers to use simplified tax dispute resolution procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the tax litigation pending until October 10, 2023, to facilitate a simplified resolution process. The taxpayers requested suspension under specific legislative provisions to file a streamlined claim for tax dispute definition. The court granted the stay because the law mandates suspension when a taxpayer formally requests the expedited definition procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; Tax proceedings are suspended upon the taxpayer's request to avail themselves of the simplified definition procedure, pending the submission of the application and payment by October 10.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23018/2014 R.G. proposto da: GIORGIO GIOIELLI DI COSENTINO GIORIO E C. SAS, COSENTINO GIORIGO, CONSIGLIO ANNA elettivamente domiciliati in Roma, via di San Valentino, 21 presso lo studio de ll’Avv. Giuseppe Melis che li rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA N. 1057/2014 , depositata il9 maggio 2014. IRPEF AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione svolta dal Consigliere Rosanna Angarano; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente l’ Avv. Giuseppe Melis e per l’Agenzia delle entrate l’avv.Lucrezia Fiandaca per l’Avvocatura g enerale dello Stato; Rilevato che:
1. Giorgio Gioielli di Cosentino Giorgio e C. s.a.s. in persona del liquidatore Giorgio Cosentino,unitamente allo stesso Giorgio Cosentino in proprio e ad Anna Consiglio, entrambi in qualità di soci, ricorrono con sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. rigettava l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2007 era stato recup era t a a tassazione maggiori imposte. Considerato che:
1. I ricorrenti, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha nno chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’i stanza di definizione agevolata del giudizio.
2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
P.Q.M.
Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in