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Ordinanza Interlocutoria — n. 20421/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal process to allow taxpayer to request simplified case definition under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20421/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the taxpayer's request to suspend the tax appeal proceedings pending the submission of a simplified case definition. The taxpayer, representing a dissolved company, sought to halt the process under specific provisions of the December 2022 law to facilitate a streamlined resolution. Consequently, the proceedings were suspended until October 10, 2023, placing the burden on the applicant to file the necessary documents and payments by that deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court suspends tax proceedings upon the taxpayer's request to utilize the simplified case definition procedure, requiring the filing of the application and payment within a fixed deadline.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified case definition taxpayer request procedural pause fiscal litigation arretrati d'imposta assoggettamento all'imposta riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19733/2020R.G. proposto da: FERRANDINO MICHELE, in proprio e quale ex socio della estinta Art. Service s.r.l. in liquidazione,elettivamente domiciliato in Roma, via di San Valentino, 21 , presso lo studio de ll’ Avv. Giuseppe Melis che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA N. 3065/2019 , depositata il20 novembre 2019. IRPEFIRES IRAP AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione svolta dal Consigliere Rosanna Angarano; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente l’Avv. Giuseppe Melis e per l’Agenzia delle entrate l’avv. Lucrezia Fiandaca per l’Avvocatura generale dello Stato; Rilevato che:

1. Michele Ferrandino, socio della estinta Art Service s.r.l. in liquidazione, ricorr e co n dodici motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. rigettava l’appello del contribuenteavverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2009 erano state recuperate a tassazione maggiori imposte. Considerato che:

1. Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in R