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Ordinanza Interlocutoria — n. 20420/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to request simplified tax dispute resolution deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20420/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax litigation pending until October 10, 2023, to permit the taxpayer to file for simplified tax dispute resolution. The taxpayer, a former company liquidator, sought suspension under specific legislative provisions to present a formal request for expedited case closure. The court granted the suspension because the law mandates a temporary halt on proceedings when a taxpayer explicitly requests the simplified resolution procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court suspends tax proceedings until October 10, 2023, when the taxpayer requests simplified tax dispute resolution and deposits required payments.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution tax litigation suspension simplified procedure deadline taxpayer request suspension simplified tax case closure sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19762/2020R.G. proposto da: FERRANDINO MICHELE, elettivamente domiciliatoin Roma, via di San Valentino, 21 , presso lo studio de ll’ Avv. Giuseppe Melis che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA N. 306 6 /2019 , depositata il20 novembre 2019. udita la relazione svolta dal Consigliere Rosanna Angarano; IRAPIRES IVA AVVISO ACCERTAMENTOudite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente il Prof. Avv. Giuseppe Melis e per l’Agenzia delle entrate l’avv. Lucrezia Fiandaca per l’Avvocatura generale dello Stato; Rilevato che:

1. Michele Ferrandino, già socio della estinta Art Service s.r.l. in liquidazione nonché liquidatore della stessa, ricorre con dieci motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, accoglieva gli appelli del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008 erano state recuperate a tassazione maggiori Ires. Irap ed Iva Considerato che:

1. Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in