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Ordinanza — n. 20415/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding Irap deduction method compatibility with work injury insurance contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed an insurance company to deduct work injury insurance contributions from its Irap tax. The agency argued that the 'retributive' calculation method precluded such deductions, but the lower courts found sufficient evidence in submitted documents to support the deduction. The Court upheld the lower decision, ruling that the statutory provision for deductions applies independently of the specific method used to determine the taxable base.

Regesto Legislator

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Art. 10, 10-bis e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; The provision allowing deductions for work injury insurance contributions applies to taxpayers regardless of the specific method chosen for calculating the taxable base, as the legislative intent is to reduce the tax burden without requiring the contributions to be part of the positive calculation of the base.

Parole chiave

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Irap tax deduction work injury insurance retributive calculation method tax administrative appeal burden of proof allocation taxable base determination Revenue Agency appeal rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 10, 10-bis e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
A sostegno dell’istanza rappresentò di aver calcolato l’imponibile con il metodo “retributivo” previsto dall’art. 10 del d.lgs.
Art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153
446 del 1997, dell’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt.
Artt. 48, 49 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
153 e degli artt. 48, 49 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
art. 2697 cod. civ
446 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11021/2019
Cass. n. 11021/2019; Cass.
Cass. n. 20637/2016
Cass. n. 20637/2016) 4.2.
Cass. n. 26769/2018
116 (così, fra le numerose altre, Cass. n. 26769/2018;
Cass. n. 13395/2018
Cass. n. 13395/2018; conf.
Cass. n. 18092/2020
Cass. n. 13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12002 / 20 2 2 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA DI CIRIÈ, CHIVASSO E IVREA –ASL TO 4, in persona del legale rapp.te p.t. Stefano Scarpetta, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. FABIO CRAMAROSSA e dall’Avv. MARIA GRAZIA MASTINO, domiciliatapresso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 18 marzo 2022, notificata il 21 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 giugno 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’Azienda Sanitaria di Ciriè, Chivasso e Ivrea – ASL TO 4 (d’innanzi “ASL TO 4”) chiese all’Erario il rimborso dell’Irap versata in eccesso negli anni compresi fra il 2014 e il 2017. A sostegno dell’istanza rappresentò di aver calcolato l’imponibile con il metodo “retributivo” previsto dall’art. 10 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, applicando l’aliquota dell’8,5% sull’ammontare degli emolumenti riconosciuti al proprio personale, e di non aver potuto godere della deduzione, prevista dal successivo art. 11, comma 1, lett. a), dei contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, in quanto non prevista dal modello Irap, quantunque compatibile con il modello di liquidazione adottato. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione formatosi sulle istanze fu impugnato da ASL TO 4 innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accolse il ricorso ritenendo che la scelta del metodo “retributivo” non ostasse alla deduzione invocata.

2. Tale sentenza fu confermata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, adìta con gravame dell’Amministrazione. I giudici d’appello richiamarono in premessa l’orientamento di questa Corte, al quale la C.T.P. si era conformata. Osservarono, quindi, che l’ente contribuente aveva prodotto in giudizio le quietanze di versamento Inail e la denuncia Inail annuale, idonee a far ritenere sussistente il diritto alla deduzione, e che tali documenti erano stati contestati dall’Amministrazione soltanto genericamente.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la pronunzia della C.T.R. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’ente intimato. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denunzia violazione degli artt. 10, 10-bis e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 48, 49 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina la deducibilità degli oneri corrisposti a fini Inail, sia applicabile anche ai soggetti d’imposta che hanno optato per il regime di calcolo “retributivo”, non essendo normativamente prevista alcuna distinzione nei loro confronti. La ricorrente corrobora i propri assunti con ricorso tanto al criterio ermeneutico letterale, quanto a quello teleologico; quindi, pur dichiaratamente cognita del contrario avviso della giurisprudenza di questa Corte, ne sollecita una revisione.

2. Il secondo motivo, articolato in via di subordine, denunzia violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’onere della prova in tema di rimborso. La ricorrente, premesso che tale onere grava sul contribuente, osserva di aver contestato la documentazione prodotta da ASL TO 4, in quanto sintetica e riepilogativa di dati aggregati, e come tale inidonea a specificare la natura dei singoli rapporti, avuto riguardo al fatto che quelli diversi dal lavoro subordinato non possono godere di alcuna deduzione.

3. Il primo motivo è infondato.Sul tema, infatti, questa Corte – con indirizzo dal quale non vi è ragione di discostarsi –ha più volte affermato che la portata precettiva dell'art. 11, comma 1, lett. a ), punto 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 si estendea qualsiasi categoria di soggetto passivo , consente ndo così la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescinde re dal metodo di determinazione (analitico o retributivo) della base imponibile, ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e soggetta a tassazione (Cass. n. 33043/2019;

Cass. n. 11021/2019; Cass. n. 15036/2017 ed altre). Nelle richiamate decisioni, in particolare, si sottolinea, per un verso, l’univocità del dato letterale (la norma prevede testualmente che «nella determinazione della base imponibile [...] sono ammessi in deduzione [...]i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro») e, per altro verso, il fatto che lo scopo della stessa sia quello di attribuire alla disposizione un valore precettivo che «prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile […] essendo attribuita alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d'imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell'imposta» (così, espressamente, la citata Cass. n. 11021/2019).

4. Il secondo motivo, per come formulato, non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1. Inprimo luogo – ed a fronte delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo la quale le produzioni effettuate da ASL TO 4 consentono di individuare «l’imponibile contributivo e la corrispondenza con quanto pagato» - la ricorrente, dolendosi d ella valutazione operata dalla C.T.R., assume di aver rivolto a tali produzioni quelle «eccezioni specifiche e articolate che indicassero quali somme non fossero riferibili ai contributi» che i giudici d’appello hanno invece rilevato come mancanti.

Essa, tuttavia, non riproduce o richiama i propri motivi di gravame con il livello di specificità necessario a verificare tale assunto, avuto particolare riguardo al fatto che, poiché oggetto di doglianza era l’erroneo rilievo dell’operatività del principio di non contestazione, sarebbe occorsa un’allegazione puntuale degli elementi di significato contrario (cfr. Cass. n. 20637/2016) 4.2. In ogni caso, la censura, essenzialmente volta a denunziare l’erronea applicazione della fondamentale regola probatoria enunciata dall’art. 2697 cod. civ., non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui detta violazione sussiste soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni;mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contr addicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal successivo art. 116 (così, fra le numerose altre, Cass. n. 26769/2018;

Cass. n. 13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020).

5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo all’ordine di pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizi