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Ordinanza — n. 20410/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding evidence evaluation and presumption of fact validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected a cassation appeal filed by Immobiliare Aprovitola SRL against a tax authority decision involving Meta Sud 2 SRL. The taxpayer argued that the lower court erred in evaluating Guardia di Finanza reports and applied outdated evidence standards from 2009 to a 2007 tax year. The court held that the Court of Cassation lacks the power to re-examine the merits or substitute its own factual findings for those of the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-examine the merits of the case or substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance, which retains exclusive authority to determine the facts and weigh the probative value of evidence.

Parole chiave

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Court of Cassation tax appeal evidence evaluation presumption of fact lower court authority assoggettamento all'IVA indagine per frode iva aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo la società deduce vizio di motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione al valore probatorio dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, le cui valutazioni «non sono assistite da alcuna efficacia probatoria privilegiata».
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.800,00 per compensi, oltre al le spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 360 c.p
3 dell'art. 360 c.p.c.(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 331 del 2020
Cass. n. 24539 del 2007
Cass. n. 4893 del 2016
n.24539 del 2007; Cass. n. 4893 del 2016).
Cass. n. 6758 del 2022
Cass. n. 3819 del 2020
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27652/2017 R.G. proposto da: IMMOBILIARE APROVITOLA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N 179, presso lo studio dell’avvocato DIGIORGIO ALESSANDRO (DGRLSN65L09H501S) rappresentata e difes a dall'avvocato VECCHIONE ANTONIO (VCCNTN57E04I438E); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5046/2017 depositata il07/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate nel 2013 aveva emesso nei confronti della Immobiliare Aprovitola srl avviso di accertamento per l’anno 2007 recante maggiore IVA su fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società Meta Sud 2 srl.

2. La società aveva proposto ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli aveva rigettato , osservando che la società non aveva dato prova dell’effettività delle operazioni a fronte dei gravi indizi forniti dall’Ufficio e «comprovanti un vasto giro di società, tutte sfornite di manodopera e attrezzature, facenti capo ad uno stesso recapito presso lo stesso studio di contabilità». 3.La società aveva quindi proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva respinto, attesi i molteplici elementi indiziari risultanti dagli accertamenti svolti; in particolare, i Giudici del gravame accertavanoche la Meta Sud 2 srl «era una società del tutto priva di attrezzature e dipendenti e come tale incapace di eseguire le prestazioni edili oggetto della fattura», che la società «faceva capo alla stessa sede e allo stesso studio di contabilità di altre società coinvolte in un giro di fatture per operazioni inesistenti», che, data la natura del rap porto tra la Immobiliare Aprovitola srl e la Meta Sud 2 srl, dichiaratamente di subappalto, la prima era in grado di rendersi conto che la seconda non aveva eseguito l’opera.

4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione , fondato su cinque motivi, la società contribuente, che deposita memoria. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo la società deduce vizio di motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione al valore probatorio dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, le cui valutazioni «non sono assistite da alcuna efficacia probatoria privilegiata».

2. Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione, anc he in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. perché la mancanza di attrezzature e dipendenti e ra stat a accertata nel 2009 in re la zione all’anno di imposta del 2007, periodo di realizzazione dei lavori, quindi non poteva escludersi che la Meta Sud 2 srl fosse fornita di quelle dotazioni all’epoca dell’esecuzione delle prestazioni.

3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 168 lett. a), 178 lett.

a) e 273 della Direttiva n. 112/2006, perché la società aveva effettuato tutte le verifiche che ad essa competevano e nessun indizio giustificava il sospetto di irregolarità o evasione: infatti, dalle visure la società aveva n. 16 dipendenti nel 2008, n.11 dipendenti nel 2009 e n. 8 dipendenti nel 2011, era regolarmente iscritta all’INPS e in possesso della posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’INAIL.

4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e motivazione apparente, quanto alla p rova della conoscenza o conoscibilità dell’inesistenza soggettiva della operazione, aggiungendo che tra la ricorrente e la Meta Sud 2 vi era statoquell’unico rapporto commerciale.

5. Con il quinto motivo deduce , violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 4 bis legge n. 537/1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8 comma 1 d.l. n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012, perché la CTR avrebbe dovuto annullare l’accertamento quantomeno per l’IRES e l’IRAP essendo consentita la deducibilità dei costi relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti.

6. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché , a prescindere dalla ricorrenza di una ipotesi di c .d. “doppia conforme”, come eccepito dall’Agenzia e contestato dalla ricorrente, la quale segnala, in memoria, che mentre la CTP aveva accertato operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, la CTR ha riconosc iuto la sussistenza di operazioni solo soggettivamente inesistenti, i due motivi insistono su argomenti e difese re lativi agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza , contestandosi in sostanza il loro rilievo probatorio,ma non indicano precisi fatti storici aventi carattere decisivo. 6.1.

E’ noto che la censura ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. , riformulato dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principa le o secondario, ossia d i un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo (Cass. n. 22397 del 2019;

Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n.10525 del 2022).

7. Anche i l terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto il paradigma della violazione di legge si cerca di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, oltretutto fornendo elementi che, da un lato, non appaiono di per sé rilevanti perché successivi al periodo di imposta considerato (l’accertamento riguarda il 2007 mentre gli elementi documentali relativi ai dipendenti della Meta attengono al 2008 e agli anni successivi) e, dall’altro , sono in contrasto con l’accertamento in fatto svolto dalla CTR che ha affermato che la cedente era «del tutto priva di attrezzature e dipendenti». 7.1.Va considerato, in proposito, che, sebbene il ragionamento presuntivo non possa sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l a critica sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali ovvero nella prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella applicata dal giudice di merito, proponendo un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva e prospettando una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi così su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.(Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). 7.2.

Questa evenienza ricorre nel caso in esame in cui l a ricorrente più che dimostrarevizi nel ragionamento presuntivo della CTR o lacune motivazionali propone, in sostanza, circostanze diverse da quelle considerate dal giudice che, secondo la ricostruzione di parte, avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito. 7.3. Peraltro, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020). 7.4.

V a considerato, inoltre, che n on è ammessa la deduzione di fatti in contrasto con l’accertamento svolto dal giudice di merito, dovendosi piuttosto far valere attraverso lo strumento della revocazione,e non con il ricorso per cassazione, la falsa percezione della realtà in cui sia incorso il giudice di merito (Cass. n.24539 del 2007; Cass. n. 4893 del 2016). 8.Infondato, poi, è il quarto motivo. 8.1. Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758 del 2022;

Cass. n. 3819 del 2020). In questo caso, invece, la motivazione sul punto è chiaramente intelligibile, come si desume dalla superiore espositiva in fatto (v. punto 3) e come è confermato dalla stessa ricorrente, che muove una contestazione pertinente - osservando che non si era tenuto conto del fatto che tra le due società vi era stato quell’unico rapporto - sebbene puramente meritale e, quindi, inammissibile.

9. Il quinto motivo, infine, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,avendo l’Ufficio provveduto ad annullare l’atto in autotutela proprio con riferimento all’IRES e all’IRAP (come espressamente dichiarato in controricorso).

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.800,00 per compensi, oltre al le spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore impor