Cassation court remands case to hearing on retroactive tax refund after voluntary late payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to public hearing regarding a tax refund claim following a voluntary late payment. The tax authority argued that voluntary payment constitutes a final settlement barring further claims, while the regional commission allowed the refund based on new laws removing late penalties. The court decided to suspend the judgment because the specific interaction between the retroactive law and the voluntary payment mechanism requires detailed examination in open court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 d.lgs. 427/1997; Art. 32 ter, c. 3, d.l. 185/2008: The court establishes that when a retroactive law modifies the legal regime regarding late payments, the compatibility of a subsequent refund request with a prior voluntary payment must be determined by the court upon hearing.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 34027 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA, in persona del direttore generale Antonio Brambilla, legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti CARLO CASTELLOTTI, MARIA DANIELA COGO, ELIO GIANNI GARIBALDI e MASSIMO COLARIZI, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, VIA GIOVANNI ANTONELLI, N. 49 - controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositatail 20/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. L’Azienda Unità sanitaria locale di Alessandria (d’innanzi: “ASL”) provvide al versamento delle ritenute Irap e Irpef relative al mese di marzo del 2009 con un giorno di ritardo; in conseguenza di ciò, effettuò il successivo versamento dell’importo di € 144.795,80 a titolo di ravvedimento operoso. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. n. 106 del 2011, che – modificando il comma 3 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella l. n. 2 del 2009 – aveva disposto che non fossero applicabili sanzioni per i versamenti effettuati entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento , l’ASL chiese all’Ufficio il rimborso della somma versata. Quindi, formatosi il silenzio-diniego dell’Amministrazione sull’istanza, propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che lo accolse.
2. Il successivo gravame, proposto dall’Amministrazione, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte. I giudici d’appello ritennero che la volontarietà del versamento non ostasse al successivo rimborso, avuto riguardo alla peculiarità dello jus superveniens «che ha modificato l’art. 32 c. 3 del d.l. 185/2008, che escludeva le sanzioni in relazione ai versamenti effettuati con ritardo, contenuto in mesi due, riferiti ai periodi di imposta in corso negli anni 2008/9/10».
3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’intimata con controricorso, al quale ha fatto seguito il deposito di memoria illustrativa. Considerato che:
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 427. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che la volontarietà del versamento non ostasse al rimborso successivamente richiesto dalla contribuente; secondo l’Agenzia ricorrente, infatti, l’istituto del ravvedimento operoso – rappresentando una mera facoltà per il contribuente, consistente nella sanatoria delle violazioni od omissioni tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta – costituisce una forma peculiare di “chiusura” della posizione fiscale che non consente la ripetizione degli importi pagati.
2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, denunzia ndo violazione e falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 3, del d.l.n. 185 del 2008 e dell’art. 11 delle preleggi, la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia dato applicazione retroattiva alla modifica della norma inerente alle sanzioni sui ritardati versamenti.
3. Il Collegio rileva in via preliminare la peculiarità della presente controversia, che pone questioni di particolare rilievo interpretativo quanto alla compatibilità dell’istanza di rimborso presentata dalla contribuente con il precedente ravvedimento operoso al quale la stessa ha avuto accesso, nonché quanto alla possibile estensione al rapporto oggetto del medesimo ravvedimento della disciplina introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. bb), n. 2, del d.l. n. 70/2011, dispone che il presente giudizio venga chiamato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia in pubblica udienza in relazione alla peculiarità delle fat