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Ordinanza — n. 20356/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Irap refund claim by professional due to lack of proof for autonomous organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20356/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying an Irap refund. The taxpayer argued he lacked autonomous organization, but the Regional Commission incorrectly inferred this solely from the high value of payments made to third parties. The court held that payment amounts alone do not prove autonomous organization and failed to assess the nature of services or the taxpayer's equipment. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new decision based on these corrected legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 2 e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997; Art. 2697 cod. civ.: The mere amount of payments to third parties does not automatically establish the autonomous organization requirement for Irap; the nature of services and the taxpayer's equipment must be evaluated.

Parole chiave

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Irap autonomous organization professional intellectual services third party payments tax refund claim burden of proof taxpayer ripetibili dell'avvocato reddito professionale effettivo conseguito retribuzione del lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 2 and Art. 3, paragraph 1, letter c), of D.Lgs. 15 December 1997, no. 446
446 e dell’art. 2697 cod.
Art. 2697 of the Civil Code
446 e dell’art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
446 e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27423/2018
Cass. n. 27423/2018; Cass.
Cass. n. 16368/2017
27423/2018; Cass. n. 16368/2017; Cass.
Cass. n. 7520/2016
16368/2017; Cass. n. 7520/2016).
Cass. n. 1820/2017
Non sempre, infatti, il professionista che si avvale dell’apporto di terzi è assoggettabile ad Irap, occorrendo in ogni caso che l’apporto sia reso in forma non occasionale e sempre per prestazioni afferenti all’esercizio dell’attività professionale (Cass. n. 1820/2017).
Cass. n. 9451/2016
Cass. n. 10009/2022
Cass. n. 7652/2020
Cass. n. 27898/2018
7652/2020; Cass. n. 27898/2018).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11558 / 20 1 9 , propost o da: PERRETTINI ENZO,rappresentat o e difes o , per procura in calce al ricorso, dall’Avv. FRANCO PAPARELLA , presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, C.SO D’ITALIA N. 19 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - resistente - avverso la sentenza n. 6737/2018della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositatail 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’avvocato Enzo Perrettini impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irap presentata all’Ufficio il 23 dicembre 2010, relativamente agli anni di imposta compresi fra il 2006 e il 2009. L’istanza si fondava sul rilievo del difetto del requisito di autonoma organizzazione incapo al contribuente, che affermava di svolgere la sua attività con prevalente apporto del lavoro proprio, stante l’esiguità dei beni strumentali impiegati e l’assenza di dipendenti. Il ricorso venne accolto.

2. L’Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riformò integralmente la sentenza di primo grado. I giudici regionali, premesso il rilievo in base al quale spetta al contribuente che agisce in sede di rimborso Irap la prova dell’assenza del requisito di autonoma organizzazione, osservarono che il relativo onere non era stato adeguatamente assolto. L’Ufficio, infatti, aveva accertato che, nei periodi d’imposta in riferimento, il Perrettini aveva corrisposto compensi a terzi per prestazioni direttamente inerenti alla propria attività professionale per circa € 46.000,00, ciò che appariva significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione; né, del resto, lo stesso contribuente aveva dimostrato che il proprio reddito, ove notevolmente superiore a detti costi in termini di rapporto percentuale, era frutto esclusivo della sua attività.3.

La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 2697 cod. civ. Al riguardo, dopo aver premesso che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il presupposto dell’Irap si fonda su un particolare indice di capacità contributiva, derivante dalla combinazione di uomini, mezzi e risorse, osserva che la C.T.R. ha attribuito valore sintomatico della sussistenza di tale requisito al solo fatto che egli avesse corrisposto l’importo di € 46.000,00 a terzi come remunerazione per prestazioni afferenti all’attività professionale.

Su tale punto, osserva anzitutto che l’importo in questione risulta quello complessivamente versato per tutte e quattro le annualità oggetto di richiesta di rimborso, e riguarda attività che esulano dall’esercizio della professione o sono riferibili a contributi occasionali offerti da colleghi con autonomo studio legale. Rileva, in ogni caso, che, nell’apprezzare tale circostanza, i giudici d’appello non hanno svolto alcun giudizio di valore inerente all’organizzazione di cui egli si sarebbe avvalso, svolgendo poi ulteriori considerazioni sull e modalità organizzative della propria attività ampiamente significative dell’assenza del presupposto impositivo.

2. Con il secondo mezzo, articolato con riferimento all’art. 360, num. 5), cod. proc. civ., il ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte della C.T.R., del fatto che egli operasse all’interno di una struttura da altri gestita, esercitando la propria attività in prevalente forma di collaborazione con altro professionista.

3. Anche il terzo motivo, infine, è articolato con riferimento al suindicato parametro e ha ad oggetto l’omessa considerazione di elementi ulteriormente idonei ad escludere il presupposto impositivo, e segnatamente: il fatto che l’importo indicato nella sentenza impugnata riguardasse quattro anni d’imposta; il fatto che lo stesso fosse stato riconosciuto a soggetti diversi, in termini indicativi dell’inesistenza di collaboratori fissi; la minima ed essenziale dotazione di mezzi risultante dal libro cespiti ammortizzabili.

4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. 4.1. In relazione al presupposto impositivo Irap in capo a professionisti intellettuali, questa Corte ha da tempo affermato che, laddove la relativa verifica sia svolta valorizzando il parametro dell’erogazione di compensi a terzi, occorre valutare sempre l’effettiva natura di questi ultimi (così ad es. Cass. n. 27423/2018; Cass. n. 16368/2017; Cass. n. 7520/2016). Non sempre, infatti, il professionista che si avvale dell’apporto di terzi è assoggettabile ad Irap, occorrendo in ogni caso che l’apporto sia reso in forma non occasionale e sempre per prestazioni afferenti all’esercizio dell’attività professionale (Cass. n. 1820/2017).

I giudici d’appello non risultano aver compiuto alcuna valutazione in ordine alla natura dei compensi erogati e alla tipologia delle prestazioni delle quali il ricorrente si sarebbe avvalso da parte dei terzi retribuiti; il requisito dell’autonoma organizzazione è stato dunque fatto discendere dal solo rilievo dell’entità dei compensi. Quest’ultimo elemento, tuttavia, non giustifica, in sé solo, le conclusioni tratte dalla sentenza impugnata; il valore assoluto dei compensi, infatti, non costituisce un elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, ben potendo essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata (così, fra le altre, Cass. n. 10009/2022;

Cass.n. 7652/2020; Cass. n. 27898/2018). 4.2. Il parametro dei compensi erogati, inoltre, pur se valutabile ai fini della sussistenza del presupposto sotto il profilo delle modalità organizzative dell’attività svolta – unitamente all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo le indicazioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 9451/2016 –lascia impregiudicata ogni valutazione circa il fatto se il contribuente sia o meno il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Sotto tale profilo, le diverse circostanze evidenziate dal ricorrente nel giudizio di appello, e riproposte in questa sede con richiamo alle specifiche allegazioni contenute negli atti difensivi, sono state completamente trascurate dalla C.T.R., che ha omesso di svolgere considerazioni al riguardo. 4.3. Allo stesso modo, non risultano esaminate le allegazioni del ricorrente inerenti all’esiguità dei beni strumentali impiegati, in ordine ai quali si rendeva necessaria una valutazione circa la continenza o meno nella soglia di quanto indispensabile per lo svolgimento dell’attività secondo l’id quod plerumque accidit.

5. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, decida in conformità all’indicato principio ed esaminando le descritte circostanze di fatto. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e r