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Ordinanza Interlocutoria — n. 20343/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20343/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20343/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5708‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Biagi, rappresentatae difesa dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 22 ottobre 2018;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20343/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, questa Corte ha assegnato alle parti e al P.G. termine ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi.

Parole chiave

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dazi doganali non pagati regimi doganali particolari obbligo della denunzia doganale tariffa doganale professioni del settore doganale transito doganale
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5708‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Biagi, rappresentatae difesa dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 22 ottobre 2018;

Oggetto: Dogane-Dazi antidumping-sospensione ex legge 197 del 2022 udita la relazione svolta , in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2 023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; FATTO E DIRITTO L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimata ha replicato con controricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli avvis i di rettifica dell’accertamento n. 8234 e n. 8243 e gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 8250 e n. 8253 del 2014 emessi nei confronti della King s.p.a., società importatrice, e nei confronti della Multilogistics s.p.a., quale spedizioniere, nonché l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 3214 e l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 3231 del 2014 emessi nei confronti della sola società importatrice a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative alle importazioni effettuatenell’anno 2011 .

La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, questa Corte ha assegnato alle parti e al P.G. termine ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi.

Hanno depositatomemorie la difesa erariale e il P.G. Il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, in sede di riconvocazione, nella camera diconsiglio del 16/05/2023, ritenendo di dover accogliere l’istanza dellasocietà, dispone in conformità. P.Q. M. dispone la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 8 mar