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Ordinanza Interlocutoria — n. 20319/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings via Budget Law 2023 due to pending tax dispute with Revenue Agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to suspend the ongoing tax litigation between TEKEN S.R.L. and the Italian Revenue Agency. The lower court had dismissed the taxpayer's appeal, but the current order pauses the case pending the application of the new Budget Law 2023. This legal mechanism allows tax disputes involving the Revenue Agency to be settled quickly through a simplified payment procedure rather than continuing through full judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending at the time of the law's entry into force may be defined via a simplified procedure, and the court must suspend the proceedings upon request unless the taxpayer explicitly opts for the expedited definition.

Parole chiave

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Budget Law 2023 Tax dispute suspension Revenue Agency Simplified definition Cassation order Tax litigation Legge di Bilancio esame della situazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023).
Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
633 del 1972, dell’art. 10 l.n.
Art. 1, comma 192, l. n. 197 del 2022
633 del 1972, dell’art. 10 l.n.
artt. 111 Cost
Con il quarto motivo si denuncia: - nullità della sentenza e del procedimento e/o omesso esame di fatto decisivo e controverso, in violazione degli artt. 111 Cost.
art. 2697 cod. civ
17 /03/2005 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in merito all'irragionevolezza del risultato dello studio di settore.

Giurisprudenza citata

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Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13058/2020 R.G. proposto da : TEKEN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' FRANCESCA (GFFFNC68P61H501I), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMINASSI CECILIA (CMNCCL57H51B157Q) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA - SEZ. DIST. DI BRESCIA n.5026/2019 depositata i l 12/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Con avviso di accertamento n. ROKL00048 notificato a TEKEN S.R.L. in data 24/11/2009, l’Ufficio di Brescia 1 dell’Agenzia delle entrate determinava, ai sensi dell’art 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 54 e 56 D.P.R. n. 633 del 1972, maggiori ricavi e reddito d’impresa, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso, eccependo: carente motivazione dell'avviso; mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, inidoneità dello studio di settore; mancata considerazione della situazione di difficoltà economica. La CTP di Brescia, con sentenza n. 27/10/2011 del 13/10/2010 depositata il 21/02/2011, accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso. La CTR della Lombardia-Sez. Dist. di Brescia, con sentenza n. 52/66/2013 depositata il 08/04/2013, rigettava l’appello dell’Ufficio. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18805 del 2017, accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, annullando con rinvio la sentenza della CTR, cui demandava il giudizio di merito sull’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento.

Riassunto il giudizio su iniziativa della contribuente, la CTR, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente”. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate si costituiva i soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 cod. proc. civ. e 63 D.Lgs. 546 del 1992, per avere la CTR mancato di assolvere il mandato affidatole dall'ordinanza rescindente, limitandosi a riproporre - con una sorta di “copia ed incolla” -quanto affermato da quest'ultima.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la CTR totalmente omesso la decisione circa le domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in violazione degli artt. artt. 112 e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 D.Lgs. 546 del 1992 e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza impugnata apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in riferimento alle domande formulate dalla contribuente nel ricorso in riassunzione.

Con il quarto motivo si denuncia: - nullità della sentenza e del procedimento e/o omesso esame di fatto decisivo e controverso, in violazione degli artt. 111 Cost. e 115 e 132 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in ordine al fatto se la contribuente avesse fornito gli elementi a giustificazione dello scostamento della propria posizione reddituale dai parametri; - violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., dell’art. 62-bis d.l. 331 del 1993, degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 D.P.R. n. 633 del 1973, dell’art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 54, 56 e 57 D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 10 l.n. 146 del 1998, del d.m. 17 /03/2005 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR omesso ogni valutazione in merito all'irragionevolezza del risultato dello studio di settore.

A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 27 aprile 2023, i difensori di TEKEN S.R.L. hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023). Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valoredella controversia”.

Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate).