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Ordinanza Interlocutoria — n. 20316/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders notification of appeal to tax collection agent to complete necessary joint litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the tax agency to notify the tax collection agent of the appeal to complete the required joint litigation. Although the agency argued the collection agent was already constituted, the court found the notification was missing despite the agent's presence in the appeal. Consequently, the case was remanded for a new hearing to ensure proper procedural integration.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: The court must order the notification of the appeal to the tax collection agent to complete the necessary joint litigation when such notification is absent despite the agent's constitutions.

Parole chiave

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tax appeal notification joint litigation requirement procedural integration tax collection agent remand for new hearing notificazione viziata fatture impagate ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Il giudice regionale ha ritenuto che la notificazione degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod.
art. 140 cod. proc. civ
Il giudice regionale ha ritenuto che la notificazione degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fosse irrituale e nulla, così dichiarandone la nullità.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 12566-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO CONTROSCERI Raffaele, c.f. CNTRFL75S14F258V, elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Tommaso d’Aquino n. 116, presso lo studio legale dell’avv. Antonino Dierna, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Vaccaro e Giuseppe Antonuccio - Controricorrente Avverso la sentenza n.4645/16/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, depositata il 10novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4645/16/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Cartella di pagamento – Notificazione –Regolarità RGN 12566/2016 Consigliere rel. Federici Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dalla SERIT Sicilia s.p.a., con cui era stato richiesto il pagamento di € 1.246.154,95 a titolo di Iva, Irpef ed Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006.

Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso il Controsceri aveva impugnato la cartella dolendosi, oltre che di vizi relativi al contenuto dell’atto, della omessa notifica dei prodromici avvisi d’accertamento. L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione si erano costituiti contestando le ragioni del ricorso, che fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 413/04/2012, sulla constata ritualità degli avvisi d’accertamento, divenuti pertanto definitivi, e della cartella di pagamento. L’appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale fu invece accolto con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che la notificazione degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fosse irrituale e nulla, così dichiarandone la nullità. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 la causa è stata discussa. Il contribuente ha ritualmente depositato atto di nomina di nuovo difensore, in aggiunta al primo.

Considerato che Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio, con cui si impugna innanzitutto la cartella erariale notificata al contribuente, risulta che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso al solo contribuente e non anche all’Agente della riscossione-Riscossione Sicilia s.p.a.- pur costituito in grado d’appello e litisconsorte processuale (cd. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”) della ricorrente medesima. Deve pertanto ordinarsi all’Agenzia delle entrate la notificazione del ricorso all’agente della riscossione, al fine della integrazione del contraddittorio.

Il processo va dunque rinviato a nuovo ruolo.RGN 12566/2016 Consigliere rel. Federici

P.Q.M.

Ordina all’Agenzia delle entrate la notifica del ricorso all’Agente della riscossione, assegnando termine di gg. 90 dalla comunicazione della suestesa ordinanza. Rinvia