Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20313/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties conciliated and extinguished the pending tax dispute before the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20313/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the revocation appeal against its own 2018 order extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. Although the plaintiff argued for a new external judgment on tax rates, the withdrawal was perfected unilaterally and took effect before the hearing began. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the parties had already conciliated and settled the entire tax claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306 c.p.c.; Art. 48 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: A unilateral withdrawal in a cassation proceeding produces immediate extinction of the process without requiring the opposing party's acceptance, provided they were aware prior to the hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal conciliation agreement extinction of process unilateral act tax dispute settlement ripresa dell'imposta sul valore aggiunto aliquota d'imposta ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
Invero, poiché l'art. 306 cod.
Art. 48 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
136196 del 29/11/2019, le parti hanno conciliato ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
civ, con cui la ricorrente deduce che la Corte non sia avveduta di una specifica eccezione, proposta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 378 cod. proc. civ
civ, con cui la ricorrente deduce che la Corte non sia avveduta di una specifica eccezione, proposta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.
art. 48 d.lgs. 31/12
136196 del 29/11/2019, le parti hanno conciliato ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 31/12/1992, n.
art. 306 cod. proc. civ
Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429
Cass. 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187).
Cass. 07/06/2018, n. 14782
115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n.17241/2019 R.G. proposto da : UNICREDIT S.P.A., incorporante di UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Escalar, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in Roma al la via Tazzoli n. 6; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli ufficidell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., RINUNCIA AL GIUDIZIO- intimata - avverso l’ordinanza n. 30783/2018 della Corte di Cassazione, pronunciata in data 1/10/2018 e pubblicata in data 20/11/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott.

Federico Lume. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propose ricor so per la cassazione della sentenzan. 23/34/2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l'appello dell'Ufficio finanziario avverso la sentenza n. 89/22/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto da Unicredit s.p.a. (già Unicredit Private Banking s.p.a.) avverso la cartella di pagamento emessa per recupero del saldo d'imposta derivante da omesso parziale assoggettamento a tassazione della quota di valore della produzione di Unicredit Private Ba nking imputabile alla Regione Veneto (differenza tra aliquote del 4,25% e del 5,25% che invece avrebbe dovuto essere applicata); il ricorso era affidato ad un solo motivo.

Unicredit s.p.a., nel resistere, propose ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

2. La Corte, con ordinanza n. 30783/2018, accolse il ricorso principale e dichiarò assorbito il ricorso incidentale condizionato , rinviando alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

3. Contro tale ordinanza la società propone ricorso per revocazione. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.Considerato che:

1. Il ricorso per revocazione si fonda su un unico motivo, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ, con cui la ricorrente deduce che la Corte non sia avveduta di una specifica eccezione, proposta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., relativa a un giudicato esterno fondato su una pronuncia della Corte intervenuta dopo la proposizione del controricorso, in relazione all’applicabilità al valore della produzione netta nel 2003 nella Regione Veneto e nella Regione Toscana dell’aliquota del 4,25%.

2. La ricorrente ha depositato telematicamente,in data 2 / 05/ 2023 , atto di rinuncia al ricorso (sottoscritto dai legali rappresentanti Walter Zigo e Giuseppe Zingaroe notificato alle controparti) sull’assunto che nelle more del presente giudizio, con accordo prot. n. 136196 del 29/11/2019, le parti hanno conciliato ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 la controversia pendente davanti alla CTR del Piemonte così definendo integralmente la pretesa impositiva avanzata nei confronti dellasocietà La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez.

U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'acce ttazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali). Non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione di una delle intimate e dell’accordo in tal senso contenuto nell’accordo conciliativo.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

dichiara estinto il g