Italian Court suspends customs duty case to allow simplified settlement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings against Fiminox and Central Shipping Agency regarding antidumping duties on steel fasteners. The tax authority sought cassation based on evidence of origin fraud, while the companies argued the evidence was merely indicative. The court decided to pause the case to allow the parties to utilize the simplified settlement procedure introduced by Law 197/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, L. 197/2022; Art. 384, comma 3, c.p.c.: The court may ex officio suspend proceedings in customs duty cases to allow parties to opt for the simplified settlement procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3308 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Fiminox s.p.a. e Central Shipping Agency s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentate e difese, in forza di procura Oggetto: Tributi Dazi antidumping 2012 speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Filippo Bruno e dall’Avv.to Antonella Terranova, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, Via V.
Bellini n. 24; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2755/07/2018, depositata in data 15 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; rilevato che -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di FIMINOX s.p.a. e di Central Shipping Agency s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché l’appello incidentale di queste ultime, avverso la sentenza n. 10229/47/2015della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalle suddette società, rispettivamente importatrice e rappresentante indiretto, avverso:
a) diversi avvisi di revisione di accertamento con i quali l’Ufficio, sulla base di indagini svolte dall’OLAF a seguito di informazioni pervenute dalle Autorità filippine, aveva recuperato dazi antidumpingin relazione ad importazioni, risalenti al 2012, di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, ritenuti di origine da Taiwan, anziché come dichiarato dalle Filippine, essendo risultati oggetto di un mero “trasbordo” da un Paese all’altro senza aver subito nelle Filippine lavorazioni sostanziali atte a conferire ad essi una nuova origine;
b) relativi atti di irrogazione sanzioni; -in punto di diritto,la CTR ha osservato che:
1) gli accertamenti erano fondati su meri indizi atteso che la revoca dei certificati di origine Form A da parte delle autorità filippine era intervenuta un anno dopo le importazioni in questione e la relazione Olaf era successivaalla emissione degli atti impositivi impugnati né forniva certezze circa il reale produttore delle viti;
2) mancava qualsiasi “prova ulteriore” non avendo l’Ufficio indicato con certezza il paese realmente d’origine della merce (Virgin Island o Taiwan), né avendo prodotto la prova dei precedenti trasbordi (la corrispondenza dei cartoni, del numero dei pezzi e del peso non costituiva prova sufficiente a dimostrare che nessuna trasformazione del prodotto fosse stata operata nelle Filippine) e dei prezzi di acquisto (sui quali avrebbe dovuto applicarsi il dazio antidumping essendo quelli praticati nel paese non preferenziale) ovvero qualunque altra prova fondante; come ritenuto dal giudice di prime cure, “non era stato provato in modo inconfutabile e con prove evidenti –e non con semplici indizi- che i prodotti importati non avessero subito una sostanziale trasformazione nelle Filippine dando così luogo alla perdita dell’origine precedente e all’acquisto dell’origine da paese preferenziale”; -le società contribuenti resistono con controricorso; -le controricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art.1, comma 197, L.197/2022, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia; -all’udienza dell’ 8/03/2023, la Corte si riservava, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al P.G. e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio della definibilità agevolata della controversia in materia di dazi ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22; -in data 29 marzo 2023 e in data 6 aprile 2023, rispettivamente il PG e l’Agenzia delle dogane hanno depositato osservazioni in merito all’istanza di sospensione del giudizio;
Considerato che -è stata dalle controricorrenti presentata istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 in materia di dazi in relazione alla quale questo Collegiorileva d’ufficio la questione della definibilità agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 197, della detta legge; P.Q. M. La Cortesospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data