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Ordinanza — n. 20159/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the parties' subsequent settlement removing the interest in litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant and the respondent reached a settlement agreement regarding the tax dispute. The appellant argued that the agreement extinguished the interest in continuing the litigation, citing a lack of need for a final judgment on the merits. The court ruled that this new agreement constituted a valid cause for inadmissibility, as the parties no longer had a stake in the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: A subsequent settlement agreement between the parties that removes the interest in the litigation renders a pending cassation appeal inadmissible due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessation of subject matter subsequent settlement agreement inadmissibility of appeal lack of interest in litigation tax dispute resolution scarico termico tassa di soggiorno tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
- le spese del giudizio di legittimità vanno compe nsate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697;
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17551/2019R.G. proposto da Hotel Terme President S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato Rocco Marino (avv.roccomarino@pec.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro di Maggio (gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Tarsu Tia Tares Accertamento Rilevato che: 1. – sulla base di quattro motivi, l’ Hotel Terme President S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dalla ricorrente per l’anno 2014; -il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contenderein relazione all’accordo (così) perfezionatosi; - sussiste , dunque, una causa di inammissibilità del ricorso , sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( Cass., 24 giugno 2005, n. 13565;

Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2. - le spese del giudizio di legittimità vanno compe nsate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu s anzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697;

Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.