Ordinanza — n. 20108/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sulricorso 11641/2018 proposto da: MIRCOBOCCHESE, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Fega- telli,elettivamente domiciliat o in Roma, via Degli Scipioni, n. 268/A; -ricorrente - contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore protempore, AGENZIA DELLE ENT RATE - RISCOSSIONE, in persona Oggetto:IVA, dazi do- ganali- cartella di pa- gamento- rinuncia a ricorso delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Ge- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - proposto avverso la sentenza n. 53/16/2018 della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 9/1/2018, non notificata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20108/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso e ri- corsoincidentale condizionato, cui replica a s ua volta il Bocchese con controricorsoavverso il ricorso incidentale. Il contribuente da ultimo depositanota di rinuncia al ricorso principale. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 28 /2/2023 con cui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione notificata allacontroparte - di aver raggiunto un’intesa con l’Autorità Austriaca perla definizione della pendenza che ha dato origine all’odierno con- tenziosoe, in conseguenza di detto accordo, parte ricorrente ha prov- vedutoa corrispondere le somme dovute.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso 11641/2018 proposto da: MIRCOBOCCHESE, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Fega- telli,elettivamente domiciliat o in Roma, via Degli Scipioni, n. 268/A; -ricorrente - contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore protempore, AGENZIA DELLE ENT RATE - RISCOSSIONE, in persona Oggetto:IVA, dazi do- ganali- cartella di pa- gamento- rinuncia a ricorso delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Ge- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - proposto avverso la sentenza n. 53/16/2018 della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 9/1/2018, non notificata;
Uditala relazione della causa svolta in data 8 /3/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI. Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 53/16/2018 depositata in data 9/1/2018 la com- missionetributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Bocchese Mirco, avverso la sentenza n. 7114/8/2014 della commis- sionetributaria provincia le di Roma, che aveva rigettato il ricorso in- troduttivodel contribuente avverso la cartella di pagamento relativa adIVA, dazi doganali ed interessi di mora per l’anno di imposta 2008. 2.La cartella veniva emessa a seguito del mancato pagamento dell’im- posta armonizzata, dazi ed interessi per l’esportazione in Austria di pietreornamentali asiatiche (perle) per un valore di Euro 432.112,47 accertatodalle autorità austriache e contestate all’esportatore. 3.Il giudice d’appello, disattesa l’eccezione prelim inare di tardività dell’impugnazionesul presupposto che in primo grado si fosse rego- larmente instaurato il contraddittorio, confermava la decisione resa dalgiudice di prime cure ritenendo fosse divenuto definitivo l’atto pre- supposto sottostante la cartel la impugnata nel processo e compen- savale spese di lite. 4.Avverso tale decisione, il contribuente propone il ricorso principale affidatoa quattro motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso e ri- corsoincidentale condizionato, cui replica a s ua volta il Bocchese con controricorsoavverso il ricorso incidentale. Il contribuente da ultimo depositanota di rinuncia al ricorso principale. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il 28 /2/2023 con cui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione notificata allacontroparte - di aver raggiunto un’intesa con l’Autorità Austriaca perla definizione della pendenza che ha dato origine all’odierno con- tenziosoe, in conseguenza di detto accordo, parte ricorrente ha prov- vedutoa corrispondere le somme dovute.
Ilcontribuente ha reso altresì noto che l’Agenzia delle Dogane Ufficio S.A.I.S.A.ha comunicato alla parte di aver avuto conferma dalla Do- gana di Innsbruck che la controversia doveva ritene rsi definita e ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo provveduto a corrisponderele somme dovute all’Autorità Austriaca, richieste per il tramitedell’Agenzia delle Dogane in Italia. Sullabase di tali premesse, l’Avv. Francesca Fegatel li, in forza dei po- tericonferiti con la procura alle liti in calce al ricorso principale e nell’in- teressedel contribuente ha dichiarato di rinunciare il ricorso a spese di litecompensate.
6. Il collegio osserva inoltre che il ricorso incidentale dell e A genzi e , integralivincitrici in appello, va qualificato come condizionato all’acco- glimentodel ricorso principale e che dunque costoro non ha nno un in- teresseautonomo alla prosecuzione del giudizio.
7. Dev’essere conclusivamente senz’altro dichiarata l’est inzione del giudizioe le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto delfatto sopravvenuto e del costo necessario per definire la lite soste- nutodal contribuente.