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Ordinanza — n. 20078/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT credit transfer to tax office due to lack of formal notification and failure to contest debt existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20078/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision denying a VAT credit transfer to the tax authority. The taxpayer argued the transfer was invalid because the tax office never formally contested the debt's existence, merely noting a suspension for audits. The court found the office had explicitly contested the credit's validity and the taxpayer failed to prove the debt was properly notified, thus violating procedural requirements for transfers to public entities.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 3, R.D. 2440/1923; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A transfer of a claim to a public administration is ineffective against the administration unless the claim is formally notified and the administration has the opportunity to contest its existence.

Parole chiave

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VAT credit transfer public administration notification tax debt contestation formal notice requirement procedural validity tax office suspension compensation defense rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 3, R.D. 2440/1923
Consideratoche: -i l primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 69 del R.D.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 30 D.P.R. 63/72
art. 115 c.p
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5493 del 06/03/2013
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21747 del 27/10/2016
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1461 /20 20 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro SANTOROGIUSEPPE - intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Calabrian. 1 812 / 01 / 1 9 depositata in data 22 / 0 5 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/06/2023dal C onsigliere Roberto Succio ;

Oggetto:rimborso creditoIVA Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: -la controversia ha per oggetto il rimborso di un credito iva 2002 ceduto a Santoro Giuseppe dalla ditta FI.DA di De Seta Domingo con atto del 14gennaio 2004 e registrato il 19 gennaio 2004 , poi chiesto a rimborso nel luglio del 2008 , la cui stanza veniva dall’Ufficio prima sospesa per accertamenti in corso di ultimazione e poi archiviata per mancata presentazionedella documentazione richiesta; - il diniego di rimborso era impugnato dal contribuente; il giudice di primogrado accoglieva il ricorso; -appellava l' U fficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato l'impugnazione dell'Amministrazione finanzia ria ritenendo , per quanto qui rileva, non postaalcuna contestazione da parte dell'Ufficio in ordine alla sussistenza del credito iva oggetto de lla cessione essendosi l’Amministrazione limitata a comunicare che il rimborso era “attualmente sospeso per accertamentiin corso di ultimazione”; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a tre motividi ricorso; -Santoro Giuseppe è rimasto intimato in questa sede di legittimità;

Consideratoche: -i l primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere illegittimamentela CTR rigettato l'ap pello sulla pretesa notifica dell'atto di cessione avvenuta nel settembre 2008 oltre che sull ’ omessa contestazionedella sussistenza del credito stesso, in quanto la notifica delladiffida di pagamento del 7 luglio 2008 alla quale era al legato l'atto dicessione stipulato il 14 gennaio 2004 non era idonea a far sorgere in capo all' U fficio l'obbligo di corrispondere al cessionario le somme eventualmente dovute dal cedente difettando requisito di formale notificaall'ufficio; -il motivo è fondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 -come que sta Corte ha già chiarito nella sua giurisprudenza sul punto del tutto costante e consolidata ( in argomento si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 5493 del 06/03/2013; quindi anche a Cass. Sez.1, Sentenza n. 21747 del 27/10/2016) poiché l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinché la cessione di un credito di un privatoverso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessarisulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio eche il relativo at to sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltàdi accettazione; -nel presente caso, la precedente registrazione della cessione e quindi lamera sua comunicazione all’Ufficio – peraltro quale semplice allegato allamissiva di diffida e messa in mora, notificata ben quattro anni dopo la ces sione – non possono costituire forme sovrapponibili, quanto a efficacia che raggiungono nei confronti del cessionario onerato del pagamentodel credito – a quella espressamente prevista dalla legge; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia di ap pello per violazionedell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. p er avere erroneamente il giudice dell'appello ritenuto non contestata la pretesa del contribuente riguardo la sussistenza del creditoiva oggetto de lla cessione; - il motivo è fondato; va ricordato in diritto che (Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018) il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente espostida una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamentein quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine Cons.Est. Roberto Succio - 4 di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbiaavuto occasione di replicare; - nel pre sente caso, come si evince dalla trascrizione in ricorso per Cassazione dei motivi di appello proposti dall'ufficio (pagg. da 5 a 7 dell’atto), in realtà l’Amministrazione finanziaria aveva analiticamente contestato la pretesa avversaria quanto alla prova non fornita della sussistenza del credito dal punto di vista sostanziale, s ottolineando in particolarecon chiarezza come il contribuente av esse per vero prodotto una documentazione che “in realtà non era idonea né a provare i presuppostiper la spettanza originaria (in capo al cedente) del rimborso IVA,come quelli previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 63/72, n é a provare i presupposti affinché il cessionari o potesse (e possa) f ar valere la cessionedel credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria”; - ma non solo: l' U fficio eccepiva anche , a riprova della evidente contestazionedel credito nel concreto operata, come anche sotto altro profilodifettassero i presupposti del rimborso “visto che il cedente risulta debitorenei confronti dell'erario di somme pari all'importo complessivo di euro 186.271,31..” e risultando in forza di ciò legittimata l'Amministrazionefinanziaria ed effettuare la compensazi one del credito ceduto con i suddetti debiti del cedente , quindi senza nulla rimborsare poichénessun credito vi era, anzi, vi era un corposo debito da parte del contribuente; - alla luce dell’accoglimento dei motivi che precedono, il terzo motivo risultaassorbito; conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati ; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza i mpugnata e rinvia alla Cort