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Ordinanza — n. 20073/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified settlement procedure completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20073/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayers' appeal against a tax payment order, ruling that the underlying debt was extinguished. The tax authority confirmed that a simplified settlement procedure was perfected by full payment, which removed the joint liability of the individual partners. Consequently, the court declared the litigation terminated due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: The completion of a simplified tax settlement procedure extinguishes the tax debt and the joint liability of partners, thereby terminating the related litigation.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax debt extinction joint liability partners cessation of dispute tax payment order procedura tributaria accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119 del 2018
di Treviso dell’Agenzia delle entrate, dal seguente letterale tenore: - è stata presentata presso questa Direzione, ai sensi dell’art. 6 D.L. 119 del 2018, domanda n.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
di Treviso, instava dunque per la dichiarazione di estinzione del giudizio, in ragione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.n.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23663/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LAIN FRANCESCO C. S.N.C., LAIN LUIGI, LAIN MARIA MARGHERITA e LAIN MARIA BERTILLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI (MRNGPP68T13H501O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI (TSOLRS57A29L736O) -controricorrenti- nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 348/2014depositata il 24/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE In data 10 ottobre 2009, l’Ufficio di Vicenza 1 dell’Agenzia delle entrate notificava a LAIN FRANCESCO C. S.N.C., LAIN Luigi, LAIN Maria Margherita e LAIN Maria Bertilla avv iso di accertamento con cui chiedeva il pagamento di “circa euro 830.000” (come da ricorso e sentenza impugnata) a titolo di IVA ed IRAP, oltre interessi e sanzioni. Per trasparenza seguiva la notifica ai soci di avvisi di accertamento per il recupero dell’IRPEF relativamente ai singoli redditi patrimoniali.

La società presentava istanza di accertamento con adesione. La procedura si concludeva con il verbale di contraddittorio in data 5 marzo 2010, in esito al quale si addiveniva all’emissione di atto rideterminante il maggior reddito in capo alla società in euro 40.175 a fronte di euro 222.000 originariamente accertati; di conseguenza, le somme da versare da parte della società ammontavano ad euro 317.528,75 a fronte di euro 830.000 originariamente accertati. La società optava per il pagamento in forma rateale, versando tuttavia immediatamente una somma di euro 200.000 al fine di definire le sanzioni amministrative e di godere così della riduzione del loro ammontare ad un quarto del minimo edittale.

Quanto al resto, la rateazione prevedeva undici pagamenti trimestrali dell'importo di circa euro 10.500 ciascuno. La società, pur provvedendo al versamento delle rate trimestrali secondo il prospetto di rateazione, ometteva di presentare la necessaria garanzia fideiussoria: donde la notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio, volta ad esigere il pagamento delle somme relative all'originario avviso, ormai divenuto definitivo siccome non impugnato, in ragione del mancato perfezionamento dell'atto di adesione per omesso deposito della garanzia bancaria od assicurativa prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218 del 1997.

I contribuenti impugnavano la cartella dinanzi alla CTP di Vicenza. L'Ufficio, nelle more del giudizio, preso atto delle somme versate dalla società con le rate trimestrali, sgravava parzialmente l'originaria partita di ruolo per l'importo complessivamente pagato di euro 363.571,08, imputandolo in proporzione alle somme iscritte a ruolo. Restava pertanto controversa la parte della cartella di pagamento relativa alla differenza, pari a complessivi euro 574.358,65. Con sentenza n. 15/4/12 depositata il 24 febbraio 2012, la CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, compensando integralmente tra le parti e le spese di lite.

Proponeva appello l'Ufficio, ribadendo le ragioni già esposte in primo grado. La CTR del Veneto, con la sentenza impugnata (n. 348/25/2014 depositata il 24 febbraio 2012), dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'appellante alle spese dilite, liquidate in euro 1.000. Invero essa prendeva atto dell'integrale pagamento di quanto stabilito in sede di accertamento con adesione; riteneva ininfluente la mancata prestazione della garanzia e, preso atto dello sgravio effettuato dall'Ufficio, constatava il venir meno dell'interesse ad agire di questi, decretando l'estinzione del giudizio.

Avverso detta sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l'Ufficio con due motivi, cui resistevano i contribuenti con articolato controricorso, mentre Equitalia Nord S.p.A. restava intimata. I contribuenti depositavano istanza (datata 3 giugno 2019) di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, oltreché istanza (datata 4 ottobre 2022) di cessazione della materia del contendere, in ragione del dedotto perfezionamento della procedura di definizione agevolata. Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell’udienza camerale dell’11 novembre 2022, si disponeva rinvio della causa a nuovo ruolo, per acquisire informazioni dalle parti sul perfezionamento della procedura di definizione agevolata con riferimento ai soci.

Con memoria depositata telematicamente il 21 aprile 2023, l’Avvocatura Generale dello Stato compiegava nota, priva di data, della D.P. di Treviso dell’Agenzia delle entrate, dal seguente letterale tenore: - è stata presentata presso questa Direzione, ai sensi dell’art. 6 D.L. 119 del 2018, domanda n. T65 000547/2019, con protocollo telematico n. 0929539, di definizione agevolata della controversia tributaria avente ad oggetto la Cartella di pagamento n. 124 2011 0007153384 (2003); - la domanda è risultata regolare e la procedura perfezionata con il versamento dell’intero importo dovuto; - riguardo alla posizione dei soci, si fa presente che non sono oggetto del presente giudizio (né di altri giudizi) gli autonomi avvisi di accertamento riguardanti il recupero per trasparenza nei loro confronti della maggiore Irpef dovuta, giusta il maggior reddito imputabile alla società; la coobbligazione degli stessi sulla cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, è venuta meno con il perfezionamento della definizione agevolata presentata dalla società Lain Francesco C.

Snc, con conseguente intervenuto sgravio della cartella stessa. L’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di conforme richiesta della D.P. di Treviso, instava dunque per la dichiarazione di estinzione del giudizio, in ragione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.n. 546 del 1992. A loro volta, i contribuenti, con memoria telematica del 27 aprile 2023, nuovamente versavano, in tale formato, la menzionata istanza di cessazione della materia del contendere, con i relativi documenti.

CONSIDERATO CHE Avuto riguardo: - al contenuto della nota della D.P. di Treviso allegata alla memoria addì 21 aprile 2023 dell’Avvocatura Generale dello Stato, come dianzi riprodotta, in specie nella parte in cui vi si specifica che, “riguardo alla posizione dei soci”, “non sono oggetto del presente giudizio (né di altri giudizi) gli autonomi avvisi di accertamento riguardanti il recupero per trasparenza nei loro confronti della maggiore Irpef dovuta”, sicché “la coobbligazione degli stessi sulla cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, è venuta meno con il perfezionamento della definizione agevolata presentata dalla società Lain Francesco C.

Snc”; - al conseguentemente confermato, dalla D.P., “perfezionamento della definizione agevolata presentata dalla società Lain Francesco C. Snc”, tanto da essere già “intervenuto” lo “sgravio della cartella stessa”; -al decorso, in ogni caso, del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione; -alla concorde richiesta delle parti di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve disporsi in conformità. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste