Cassation court dismisses tax appeal due to late filing after Saturday deadline extension rule did not apply retroactively.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Paolo Di Bella's appeal against a tax assessment, ruling his first-instance filing was untimely. Although the lower regional commission accepted the appeal, the higher court found the Saturday deadline extension rule inapplicable because the case was pending before the law's entry into force. Consequently, the court declared the initial appeal inadmissible and ordered Di Bella to pay the agency's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 155, comma 5 cod. proc. civ.; Art. 58, comma 3, law n. 69/2009: The Saturday deadline extension applies only to proceedings where the term expires after the law's entry into force, not to those where the term had already expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tivo n. 546 del 1992. Art. 155, comma 5, cod. proc. civ.. ENRICO MANZON Presidente LUNELLA CARADONNA Consigliere - Rel. TANIA HMELJAK Consigliere Ud. 1/06/07/2023C.C. PU R.G.22254/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 ANDREA ANTONIO SALEMME Consigliere - PIERPAOLO GORI Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22254/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro Di Bella Paolo; -intimato - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 2186/27/14 , depositata in data 30 giugno 2014, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;
RITENUTO CHE 1. Di Bella Paolo, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di fotografo, aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 1996, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato il suo reddito di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto che il Di Bella, pur avendo cessato l'attività sin dai primi anni 1990, aveva continuato ad esercitare di fatto tale sua attività, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e di istituire le scritture contabili obbligatorie.
2. La Commissione tributaria provinciale di Messina aveva accolto parzialmente il ricorso, determinando le componenti positive di reddito in euro 50.000,00 e riconoscendo i costi pari al 40% dei ricavi.
3. La Commissione tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per avve nuta decorrenza dei termini, in violazione dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato in data 17 settembre 2002, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato all'Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2002 e depositato in data 11 dicembre 2002, nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. Di Bella Paolo non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE 1.Il primo ed unico mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 e dell'art. 155, comma 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado avevano errato nell'applicare alla fattispecie l'art. 155, comma 5, cod. proc. civ., così come modificato ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 («le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006»), norma che, tuttavia, non trovava applicazione nel caso di specie.Ed invero, il ricorrente avrebbe dovuto depositare il ricorso entro e non oltre il 16 novembre 2002, giorno che corrispondeva ad un sabato. 1.1 Il motivo èfondato. 1.2 L'art. 155, rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto:
«Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al commaquinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato». I commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1,della legge n. 263 del 2005, con i limiti di applicabilità previsti dalcomma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39 quaterdel decreto legge n. 273 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, e dal comma 3 dell'art. 58 della legge n. 69 del 2009.
L'art. 2, comma 4, della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'art. 39 quater del decreto legge n. 273 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1°marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore».Infine, l'art. 58 (Disposizioni transitorie), della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, prevede, al comma 3, che: «Le disposizioni di cui ai commi quinto e sestodell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006». 1.3Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versando si in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del citato art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti (Cass., 16 novembre 2021, n. 34672). 1.4Ed invero è stato precisato che «L'art. 58, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2, coma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 °marzo 2006 -deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11, comma primo, delle c.d. preleggi, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 0 marzo 2006 soltanto per ilfuturo e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti» (Cass., 12 gennaio 2016, n. 310, in motivazione). 1.5Ciò posto, nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso iscritto al n. 5213/2002 R.G., notificato all'Agenzia delle Entrate in data 18 novembre 2002 (l unedì) e depositato in data 11 dicembre 2002, quindi il procedimento era pendente alla data del 10 marzo 2006; la scadenza del termine per la proposizione del ricorso è evidentemente anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), ne deriva che non opera il differimento del termine che viene a scadere di sabato, palesandosi, quindi,tardivo il ricorso notificato il lunedì successivo alla scadenza del termine.
2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito la causa, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese deigiudizi di merito e condanna d i Di Bella Paoloal pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna Di Bella Paolo , al pagamento , in favore dell'Agenzia ricorrente, delle spese del giudizi