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Ordinanza Interlocutoria — n. 20041/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends customs tax appeal proceedings pending simplified settlement under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20041/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal between the Customs Agency and Puma Italia S.r.l. regarding customs value assessment for 2010 imports. The taxpayer requested a simplified settlement under the new 2022 budget law, which allows tax disputes involving the Customs Agency to be resolved via payment. The court granted the suspension until July 10, 2023, to allow the taxpayer to exercise this optional settlement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Tax proceedings involving the Customs Agency are suspended if the taxpayer requests a simplified settlement, pausing the process until the statutory deadline for exercising the option.

Parole chiave

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simplified settlement tax Customs Agency dispute procedural suspension Law 197/2022 tax value assessment amministrazione delle dogane pegno doganale regime doganale d'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità telematiche, in data 7 aprile 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità telematiche, in data 7 aprile 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità telematiche, in data 7 aprile 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
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Testo completo

el. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 31598 /2018 R.G. proposto da AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro PUMAITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. Sara Armella e dall’Avv. Marina Milli, con do- micilioeletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, piazzale Clodion.8;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagnan.994/9/2018 depositata l’11 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere Pierpaolo Gori; Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Ro- magna veniva respinto l’appello proposto dalla AGENZIA DELLE DO- GANEE DEI MONOPOLI, contro la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Piacenza n.77/1/15 ed avente ad oggetto l’avviso diaccertamento e l’irrogazione di sanzioni per l’anno di imposta 2010, emessinei confronti della società PUMA ITALIA S.R.L..

2. Veniva quindi confermata la sentenza impugnata sul presupposto dell’illegittimainclusione del valore dei servizi resi dalla società tede sca PumaAG alla contribuente nel prezzo di acquisto delle merci importate e disatteso l’appello che prospettava l’erronea applicazione da parte delgiudice di prime cure della normativa in materia di valore in dogana per erronea ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra contribuente, commissionariadell’acquisto (Puma AG) ed i fornitori esteri, anche alla lucedella rilevante disciplina del Codice Doganale Comunitario. 3.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato a duemotivi, cui la contribuente replica con controricorso. Da ultimo la societàdeposita memoria con istanza di sospensione del giudizio per proceduradi condono e memoria illustrativa. Consideratoche:

4. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità telematiche, in data 7 aprile 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 4.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere d efinite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del com ma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la contr oversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che:

«Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sen si del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha ant icipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del mede simo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitament e al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.