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Decreto — n. 19994/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 19994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the individual against the Comune di Ischia, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural extinction forty day period deemed withdrawal court proposal condono delle spese procedurali rimborso delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
NAPOLI n.5178/2017 depositata il 08/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.5178/2017 depositata il 08/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2354/2018 R.G. proposto da : DI MEGLIO MARIArappresentata e difes a dall'avvocato SIMEONE NICOLA (SMNNCL67L19F839N) -ricorrente- contro COMUNE ISCHIA rappresentato e difeso dall'avvocato DI MAGGIO GENNARO (DMGGNR62R09F839P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.5178/2017 depositata il 08/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro