Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19980/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute settled by payment and formal request under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision regarding IRES tax and penalties. The taxpayer had previously lost at the regional level but subsequently submitted a formal request for expedited settlement and paid the full outstanding amount by September 30, 2023. The court ruled that these actions legally perfected the settlement of the dispute, rendering the ongoing judicial proceedings extinguished.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, co. 194, 198 of Law No. 197/2022: Once a taxpayer submits a formal request for expedited settlement and pays the owed amounts by the statutory deadline, the tax controversy is deemed definitively settled and the judicial process is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute settlement expedited resolution procedure payment of tax debt extinction of proceedings IRES tax liability fiscal penalty waiver Cassazione ordinanza imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, co. 194 of Law No. 197/2022
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge, la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamentodegli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, giusto l’art. 1, co.
Art. 1, co. 198 of Law No. 197/2022
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge, la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamentodegli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, giusto l’art. 1, co.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21334/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Energiaalternativa S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sticchi Damianie dall'Avv. Prof. Giuseppe Marini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;

–controricorrente – Oggetto: Diniego rimb. Ires 23– 21334 /20 20 – 28/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Umbria n. 304/03/2019 pronunciata il 28 ottobre 201 9 e depositata il 27 novembre2019, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Cennicola che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO A seguito di controllo del Modello U nico anno 2014 , eseguito dall'Ufficio ai sensi dell'art.36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, la societàcontribuente riceveva notifica dell'atto di recupero a tassazione (cui seguiva notifica della cartelladi pagamento) di maggiore Ires pari ad euro 411.779,00 oltre sanzioni ed interessi.

Segnatamente, alla società, esercente produzione di energia elettrica, veniva disconosciuto il credito prodotto per l'anno 2013 nella dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8 - bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) al lo scopo di fruire dell'agevolazione di cui all'articolo sei, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388(c.d. Tremonti ambiente), per un investimento di acquisto di 10 impianti fotovoltaici negli anni 2009 - 2 010. L' U fficio non riconosceva la sussistenza del credito e rettificava i dati della dichiarazione; la società contribuente, invero, esponeva di aver realizzato impianti fotovoltaici per i quali avrebbe potuto usufruiredella agevolazioneTremonti ambiente di cui tuttavia, per ragioni di prudenza dovute all'incert ezza sulla cumulabilità di tal e agevolazione con quella della tariffa incentivante per i cosiddetti investimenti verdi, aveva preferito non beneficiare sino al 2012, quando il legislatore aveva chiarito i termini e limiti della cumulabilità delle tariffe incentivanti e della T remonti ambiente (DM 05.07.2012) e, per l’effetto, la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa.

La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Te rni , che accoglieva le ragioni della societàcontribuente. 23– 21334 /20 20 – 28/06/2023 MMF Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio, confermavala sentenza. Insorge il patrono erariale affidandosi a due motivi di ricorso , cui replica la società contribuente, spiegando tempestivo controricorso. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria a sostegno delle proprie posizioni. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha fatto pervenire istanza di definizione agevolata, unitamente a ricevuta del pagamento del dovuto in unica soluzione.

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge, la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamentodegli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, giusto l’art. 1, co. 194, l. n. 197 del 2022, a mente del quale “la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023”; che tali adempimenti sono stati ritualmente assolti da Energiaalternativa S.r.l.,secondo documentazione versata in atti, sicché la presente controversia tributaria si deve considerare definita; - che , giusto l’art. 1, co. 198, L. n. 197 del 2022 , una volta depositata la domanda di definizione e la quietanza di pagamento presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; che le spese restano a carico di chi le ha anticipate;

PQM La Cort