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Ordinanza — n. 19835/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to tax dispute settlement under simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19835/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the parties confirmed the existence of conditions for a simplified tax dispute resolution. The taxpayer had previously requested a simplified definition of the controversy, which the tax agency subsequently acknowledged as met. Consequently, the court ruled that the dispute was resolved without payment, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; When parties confirm the existence of conditions for a simplified tax dispute resolution, the court must declare the litigation extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution cessation of subject matter tax litigation extinguishment simplified payment procedure tax agency acknowledgment impugnazione della cancellazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria chiusura dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 33245 d el ruolo generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Oggetto: cartella di pagamento–estinzione società - successione – responsabilità dell’amministratore Pascucci Piergiorgina, in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società Edil Colle s.r.l., cessata, rappresentata e difesa dall’Avv.

Marco Brusciotti per procura speciale a margine del controricorso , elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig. Fabio Trinca; - contro ricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/02/2018, depositata in data 13aprile 2018; udita la relazione svolta nellaCamera di Consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società Edil Colle s.r.l., relativo all’anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello e passa ta in giudicato, l’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento;

Piergiorgina Pascucci, in proprio e quale liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione a ffidato a due motivi di censura,cui ha resistito la contribuente depositando controricorso;con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018; con ordinanza interlocutoria n. 32497/2022, questa Corte ha richiesto alle parti informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all’atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell’istanza è espressamente precisato che “la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento”; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che l’Agenzia delle entrate, con la memoria del 21 dicembre 2022, ha confermato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della presente controversiae che la controricorrente, con la memoria del 7 aprile 2023, ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione dell’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con s