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Ordinanza — n. 19798/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of sufficient reasoning in regional court VAT decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court's VAT decision. The regional court had accepted the taxpayer's claim that certain services were exempt from VAT, but the Cassation found the reasoning insufficient and selective. The court ruled that the regional decision failed to explain why specific invoices were treated differently or why the entire factual context was ignored, violating procedural requirements for clear judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 36, co. 2, n. 4 DLGS n. 546/1992; Art. 132 c.p.c.: A tax court judgment is void if it fails to provide clear, exhaustive, and logical reasoning for its classification of taxable services versus exempt ones, particularly when relying on a selective sample of documents without justification.

Parole chiave

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VAT tax liability service exemption judicial motivation tax appeal procedure Cassation review selective sampling fiscal assessment assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 36, co. 2, n. 4 DLGS n. 546 del 1992
Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 132 c.p.c.
546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza contrassegnata dall'inesistenza della motivazione, in ragione della incomprensibilità o mera apparenza della stessa.
art. 132 c.p
546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza contrassegnata dall'inesistenza della motivazione, in ragione della incomprensibilità o mera apparenza della stessa.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13641/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROLLSROYCE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA (MLLMRN59A44H501S) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato ARMELLA SARA (RMLSRA69S60I480P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 272/2016 depositata il18/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con cinque avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2009, l'Agenzia delle entrate ha proceduto al recupero dell’Iva dovuta dalla contribuente in relazione a plurime fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti in Italia, bensì in altri Stati dell'unione europea o in Stati extra UE. Nella prospettazione erariale la contribuente aveva indebitamente ritenuto non imponibili le prestazioni connesse a tali fatture in forza dell’art. 7, comma 4, lett. c), del DPR n. 633 del 1972.

A fronte dell'opinione della contribuente sulla connotazione di prestazioni di consulenza e assistenza tecnica delle operazioni sottostanti alle fatture, l'erario riteneva, infatti, che le operazioni in parola andassero ricondotte fra le “prestazioni di servizi comprese le perizie, relative a beni mobili”, che ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972 si palesavano imponibili in Italia qualora rese, come nella specie, nel relativo territorio. In effetti, secondo l’Ufficio le prestazioni eseguite dai tecnici della controricorrente non si erano estrinsecate in precisazioni, chiarimenti e pareri, tanto da poter essere assimilate a prestazioni consulenziali o di mera assistenza; piuttosto esse erano consistite in interventi di supervisione sui malfunzionamenti del motore o di startup o di primo avvio del motore, propulsore o macchinario.

La CTP di Genova accoglieva i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento. Il successivo appello erariale è stato a sua volta parzialmente accolto, con limitato riferimento a sei fatture. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate è incentrato su un solo motivo di ricorso; resiste la contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 del DLGS n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza contrassegnata dall'inesistenza della motivazione, in ragione della incomprensibilità o mera apparenza della stessa. Il motivo appare fondato. La CTR si limita a vagliare in motivazione –selettivamente – dodici fatture fra le molteplici alla base degli accertamenti fiscali. Non è esplicitata la ragione per la quale il giudice ricorra al “campione” e su quali specifiche basi logico-giuridiche proceda in tal senso.

Il collegio regionale rileva, inoltre, del tutto apoditticamente che gli atti impositivi si profilano giustificati unicamente in relazione a quelle che ellitticamente definisce “fatture di service”, senza adombrare le motivazioni alla base di tale perentoria valutazione. Non viene, in altri termini, enucleato nessun criterio in ragione del quale le prestazioni controverse sarebbero ascrivibili entro l’alveo dell’attività di service tanto da ricadere nel campo di applicazione dell’IVA, mentre altre prestazioni sarebbero riconducibili nell’ambito dell’attività di commissioning , tanto da guadagnare l’esenzione dall’imposta anzidetta.

Non affiora neppure la ragione per la quale il giudice regionale trascuri di prendere in considerazione l'intero complesso delle fatture, ergo delle prestazioni alla base degli accertamenti impositivi, in luogo di un nucleo ristretto di fatture, assertivamente individuato come rappresentativo di un coacervo documentalmente tralasciato e neppure identificato. Non viene in apice, infine, la ragione per la quale il collegio regionale presti implicita adesione a considerazioni espresse da un consulente tecnico d'ufficio, anziché procedere autonomamente ad un’attività di essenziale interpretazione e qualificazione giuridica.

La motivazione finisce per rendere ancor più eterea e incomprensibile la propria ratio decidendi laddove evidenzia che gli accertamenti fiscali sarebbero giustificati soltanto relativamente alle fatture di service, ma esclusivamente qualora per esse “sia stata applicata l’IVA” e sempre che le medesime “non fossero esenti per altra giustificata ragione”. Deve ritenersi in definitiva che sussiste una violazione delle norme denunciate col motivo di ricorso, palesandosi la sentenza della CTR completamente priva dell'illustrazione delle considerazioni che hanno indotto la commissione stessa ad accogliere una ricostruzione della vicenda e a disattenderne un’altra; resta in altri termini impossibile individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.

Il ricorso va in ultima analisi accolto. La sentenza va cassata, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla CTR della Liguria in diversa composizione, la quale procederà, altresì, a regolare le spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazion