Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19794/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding VAT fraud, upholding lower court's partial acceptance of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19794/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the taxpayer's appeal against a partial acceptance of their tax appeal by the Regional Commission. The taxpayer argued the lower court erred in applying VAT export rules and failed to examine evidence of fraud or lack of company knowledge. The court rejected these claims, finding no grounds to overturn the appellate decision's reasoning on the specific tax facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 8 DPR 633/1972: The Court of Cassation dismisses an appeal when the appellate court correctly applies tax regulations regarding export sales and fraud presumptions without violating procedural guarantees.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT export fraud tax appeal dismissal appellate review fictitious company taxpayer rights statute contratto di compravendita di veicoli false indicazioni su attività commerciali sovvenzioni all'esportazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
Art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633 del 1972
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.
Art. 2697 c.c.
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerarlo il valore probatorio delle “lettere di intenti”.
Art. 7 L. 212 del 2000
Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111Cost.
Art. 6 CEDU
L. n. 197 del 2022
In data 9 gennaio 2023, la parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex L. n. 197 del 2022.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24157/2016 R.G. proposto da : COMER SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO (GLNFNC64A16H703K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FANTOZZI AUGUSTO (FNTGST40H24H501E), TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CALTANISSETTAn.967/2016 depositata i l 14/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta rigettava il ricorso della Comer Sud s.p.a., esercente l'attività di vendita di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, col quale l'erario procedeva al recupero della maggiore Iva dovuta dalla contribuente. Nella prospettazione dell'agenzia, l’odierna ricorrente aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti attraverso un soggetto risultato in realtà fittizio, la ditta B Car di Bona Roberto, fatto figurare quale esportatore abituale, ma in realtà finanche privo di sede e struttura organizzativa.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva solo parzialmente l'appello della contribuente, rideterminando la misura delle sanzioni correlate alla maggiore Iva accertata e non corrisposta. Il ricorso della contribuente è affidato a sei motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo confuso la fattispecie in esame di cessione ad esportatore abituale di cui alla su richiamata norma con la diversa fattispecie di cessione all'esportazione prevista al medesimo art 8, comma 1, ma alla lett. b).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure seppure in evidente carenza del presupposto della piena conoscenza e della consapevole partecipazione della società ad eventuali atti in frode commessi dal cessionario e in palmare assenza di un evidente vantaggio per la Superauto s.r.l. poi incorporata nel dall'odierna ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, con la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerarlo il valore probatorio delle “lettere di intenti”. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice d'appello offerto dimostrazione di aver eseguito un'accurata ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, come pure delle prove depositate al fine di dimostrare la correttezza della condotta della società.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato in relazione al quale l'Agenzia delle entrate non ha operato alcun effettivo accertamento limitandosi ad un copia incolla del richiamato PVC dell'11 novembre 2010. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111Cost., 6 CEDU, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d'appello effettuato un mero “copia-incolla” di altra coeva sentenza per diversa annualità correlata alla stessa verifica fiscale.

In data 9 gennaio 2023, la parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex L. n. 197 del 2022. Non constano elementi o ragioni di carattere ostativ o all’accoglimento dell’istanza, con il conseguente rinvio a nuovo ruolo della causa. P.Q.M