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Ordinanza Interlocutoria — n. 19790/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding VAT fraud, upholding lower court's partial acceptance of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19790/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a partial acceptance of their regional tribunal's appeal regarding VAT fraud. The taxpayer argued the lower court erred in applying export fraud provisions and failed to examine evidence of the company's lack of knowledge regarding the fraudulent acts. The court rejected these claims, finding no grounds to overturn the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 8 DPR 633/1972: The Court of Cassation rejects an appeal alleging false application of tax fraud provisions when the lower court correctly assessed the taxpayer's knowledge and participation in the fraudulent scheme.

Parole chiave

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VAT fraud export fraud tax appeal Cassation Court partial acceptance sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n.
Art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art.
Art. 2697 c.c.
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerarlo il valore probatorio delle “lettere di intenti”.
Art. 7 L. 212 del 2000
Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art.
art. 2697 c.c
8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
artt. 132 c.p
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24159/2016 R.G. proposto da : COMER SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO (GLNFNC64A16H703K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C), FANTOZZI AUGUSTO (FNTGST40H24H501E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CALTANISSETTAn.968/2016 depositata i l 14/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta rigettava il ricorso della Comer Sud s.p.a., esercente l'attività di vendita di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, col quale l'erario procedeva al recupero della maggiore Iva dovuta dalla contribuente. Nella prospettazione dell'agenzia, l’odierna ricorrente aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti attraverso un soggetto risultato in realtà fittizio, la ditta B Car di Bona Roberto, fatto figurare quale esportatore abituale, ma in realtà finanche privo di sede e struttura organizzativa.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva solo parzialmente l'appello della contribuente, rideterminando la misura delle sanzioni correlate alla maggiore Iva accertata e non corrisposta. Il ricorso della contribuente è affidato a sei motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo confuso la fattispecie in esame di cessione ad esportatore abituale di cui alla su richiamata norma con la diversa fattispecie di cessione all'esportazione prevista al medesimo art 8, comma 1, ma alla lett. b).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure seppure in evidente carenza del presupposto della piena conoscenza e della consapevole partecipazione della società ad eventuali atti in frode commessi dal cessionario e in palmare assenza di un evidente vantaggio per la Superauto s.r.l. poi incorporata nel dall'odierna ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, con la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerarlo il valore probatorio delle “lettere di intenti”. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice d'appello offerto dimostrazione di aver eseguito un'accurata ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, come pure delle prove depositate al fine di dimostrare la correttezza della condotta della società.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato in relazione al quale l'Agenzia delle entrate non ha operato alcun effettivo accertamento limitandosi ad un copia incolla del richiamato PVC dell'11 novembre 2010. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111Cost., 6 CEDU, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d'appello effettuato un mero “copia-incolla” di altra coeva sentenza per diversa annualità correlata alla stessa verifica fiscale.

In data 9 gennaio 2023, la parte ricorrente ha depositato istanza di sospensioneL. n. 197 del 2022. Non constano elementi o ragioni di carattere ostativo all’accoglimento dell’istanza, con il conseguente rinvio a nuovo ruolo della causa.

P.Q.M.

Dispone l