Cassation Court dismisses appeal against IMU exemption ruling where sole resident qualifies for benefit despite spouse living elsewhere.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Municipality of Cesinali's appeal against a lower court ruling denying IMU tax exemption to heirs. The heirs argued the deceased's spouse resided elsewhere, but the appellate court correctly identified the deceased's sole residence as the taxable property. The court dismissed the appeal because the cited constitutional ruling only restored exemptions for primary residences and did not create a right for secondary homes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 2, d.l. n. 201/11; Art. 1, d.l. n. 154/13: The Constitutional Court's ruling restoring exemptions for married couples or civil partners applies only to the primary residence of each partner; it does not extend the benefit to secondary properties where the partner resides elsewhere.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26702/2021proposto da: COMUNE DI CESINALI (P.IVA: 00225660646), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cesinali (AV), alla Piazza Municipio n . 1, ed elettivamente domiciliato in Roma,alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 , presso lo studio dell’Avv. Vincenzo De Nisco (C.F.: DNSVCN68C28A662Q ; PEC : vincenzodenisco@ordineavvocatiroma.org; FAX : 06.32506428) , che lo rappresenta e difende giusta delibera della Giunta Comunale n. 75 del 14/10/2021 e procura specialein calce al ricorso; -ricorrente - contro Spina Michelee Spina Domenico ; -intimati – - avverso l a sente nza n. 242 4 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Ca mpan ia in data 18/03/2021e non notif icata ; Avviso accertamento IMU – Abitazione principale – Residenza altrove dei familiari udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che:
1. La C.T.P. di Avellino accoglieva il ricorso proposto da Spina Michele e Spina Domenico, quali eredi di Spina Raffaele, avverso l'avviso di accertamento per IMU 2014 e 2015, nonché TASI 2015, notificato al dante causa dal Comune di Cesinali in ordine ad un immobile sito in quel territorio. I ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità di quell'avviso poiché il bene tassato era destinato ad abitazione principale di Spina Raffaele, che pertanto, a loro dire, aveva diritto all'esenzione d'imposta ex art. 1 del d.l. n. 154/13 (conv. in legge n. 15/14), non ostandovi la residenza di altri componenti del nucleo familiare in altro Comune.
2. Sulla impugnazione del Comune, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che dalla documentazione in processo risultava effettivamente che il bene oggetto dell'avviso di accertamento di che trattasi costituiva la residenza anagrafica del defunto Spina Raffaele, laddove non rilevava la diversa abitazione di familiari altrove, e ciò perché la residenza anagrafica può essere costituita anche in capo alla sola persona del titolare dell'immobile, in conformità del resto con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201/11 (conv. in legge n. 224/11), nonché precisato nella circolare del MEF n. 3D/F del 18.05.12.
3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cesinali sulla base di due motivi. Spina Michele e Spina Domenico non hanno svolto difese. Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, e artt. 143 e 144 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto, erroneamente, a suo dire, i giudici d'appello avevano riconosciuto il diritto della contribuente ad usufruire dell'esenzione oggetto di controversia, benché nell'immobile oggetto di tassazione avesse fissato la residenza anagrafica e dimorasse solo il contribuente, mentre il coniuge era risultato pacificamente residente e dimorante in altro comune.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il “vizio motivazionale, per travisamento della prova”, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in quanto erroneamente, a suo dire, i giudici d'appello, avevano riconosciuto il diritto della contribuente ad usufruire dell'esenzione oggetto di controversia, benché nell'immobile oggetto di tassazione avesse fissato la residenza anagrafica e dimorasse solo lo stesso contribuente, mentre il coniuge era risultato pacificamente residente e dimorante in altro comune.
3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondatialla luce del recente intervento chiarificatore della Corte costituzionale con il quale la Consulta, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove, parlando di «nucleo familiare», finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. In particolare, con sentenza n. 209 del 13.10.2022, la Consulta ha stabilito quanto segue: a)nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile; b)in quest’ottica, l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del dl 146/2021);
c) quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile». La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale espirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente -per ciascun coniuge o persona legata da unione civile -la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascunaabitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.
Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci». Non avendo il Comune dedotto alcunché in ordine a tale ultimo profilo né avendo chiesto di essere a tal fine rimesso in termini alla luce della sopravvenienza, i motivi in esame non meritano accoglimento.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, rigettail ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso