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Ordinanza Interlocutoria — n. 19781/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends appeal on non-operating company tax status pending EU Court of Justice preliminary ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19781/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision regarding a non-operating company's VAT refund. The company argued that a prior acquittal of its administrators invalidated the tax authority's finding of non-operation due to criminal seizure. The court suspended the proceedings to request a preliminary ruling from the European Court of Justice on the compatibility of Italian non-operating company rules with EU VAT directives.

Regesto Legislator

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Art. 30 comma 4 bis della legge n. 724 del 1994; Art. 267 TFUE: The national court must suspend proceedings and refer questions to the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of domestic non-operating company regulations with EU VAT neutrality principles.

Parole chiave

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non-operating company VAT refund denial criminal seizure impact preliminary ruling EU VAT neutrality judicial acquittal tax liability suspension sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 30 comma 4 bis della legge n. 724 del 1994
nonché dell’art. 30 della legge n.
Art. 267 TFUE
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 cod. civ.
civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché dell’art.
Art. 30 della legge n. 724 del 1994
nonché dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, per avere la CTR ritenuto vincolante il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Salerno n.
art. 2909 cod. civ
civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022
Sentenza della CTP di Salerno n. 487 del 22/04/2013
724 del 1994, per avere la CTR ritenuto vincolante il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Salerno n. 487 del 22/04/2013, atteso che la statuizione in essa affermata, di coinvolgimento degli amministratori della Uman s.r.l.
Sentenza della CTR n. 3636/04/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36916‒2019R.G. proposto da: UMAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, da ll’avv. Giulio MUSO , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ridolfino Venuti, n. 30, presso lo studio legale dell’avv. Silvia CRETELLA; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: Tributi‒ società non operativa avverso la sentenza n. 3636/04/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 30/04/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. I n controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso del credito IVA che la UMAN s.r.l. aveva avanzato con riferimento all’anno d’imposta 2007 e che l’Agenzia delle entrate aveva rigettato sul presupposto che la predetta società contribuente non fosse operativa stante l’intervenuto sequestro penale dell’area P.I.P. del Comune di Pagani nel quale era ricompreso il lotto alla medesima assegnato perla realizzazione di un immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall ’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, seppure il sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria penale era «oggettivamente, a prescindere dalla riconducibilità soggettiva della condotta oggetto dell’impugnazione, situazione tale da giustificare il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito nella misura minima prevista», ciononostante doveva estendersi al caso di specie il giudicato formatosi nel giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di diniego di disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994, conclusosi con la sentenza della CTP di Salerno, n. 487 del 22/04/2013, che aveva negato, con efficacia di giudicato, non essendo stata impugnata dalla società contribuente, il diritto di quest’ultima al «riconoscimento della ipotesidi disapplicazione delle norme antielusive».2.

Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replical’intimata con controricorsoe memoria. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, per avere la CTR ritenuto vincolante il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Salerno n. 487 del 22/04/2013, atteso che la statuizione in essa affermata, di coinvolgimento degli amministratori della Uman s.r.l. nell’attività antigiuridica sfociata nel sequestro penale dell’area su cui realizzare l’immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, era stata successivamente smentita dall’assoluzione dei predetti amministratori.

2. Va preliminarmente premesso che in relazione alla disciplina delle società non operative questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europeasicché il Collegio ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE sulle questioni sottoposte al vaglio della stessa con l’ordinanza sopra richiamata, in particolare, sulla compatibilità della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 con la direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a.;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale disposta da questa Corte con or