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Ordinanza Interlocutoria — n. 19780/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for joint hearing with related appeals for uniformity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19780/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to disapply a specific Italian law regarding truffle buyers. The Regional Commission had ruled that the law conflicted with EU legislation, granting the taxpayer the right to VAT deduction. The Court agreed to join this case with two other pending appeals between the same parties to ensure consistent rulings across all related matters.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 109 della legge n. 311 del 2004; In cases involving identical parties and subjects, the Court of Cassation may remand the case for joint hearing to ensure uniformity of decisions.

Parole chiave

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uniformity of decisions joint hearing remand VAT deduction truffles EU law conflict tax appeal procedure assoggettamento all'IVA indagine per frode iva aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 109 della legge n. 311 del 2004
311 del 2004, art. 1, comma 109 –acquirente di tartufi– prova – rinvio a nuovo ruolo avverso la sentenza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22969‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro TARTUFINGROS ALBA s.r.l. unipersonale (già I TARTUFI di Andrea Rossano s.r.l. a socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Rossano , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

Dario GRAMAGLIA, presso il cui studio legale, sito in Alba, al corso Piave n. 19, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto: Tributi ‒ IVA – legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 –acquirente di tartufi– prova – rinvio a nuovo ruolo avverso la sentenza n. 131/07/2019 della Commissione tributaria regionale delPIEMONTE, depositata in data 24 / 0 1 /201 9 ; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; Rilevato che: 1.In controversia relativa ad impugnazione di un a cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2013 nei confronti della società contribuente I TARTUFI di Andrea Rossano s.r.l. a socio unico, ora TARTUFINGROS ALBA s.r.l. unipersonale, per omesso versamento dell’IVA esposta al Quadro VH del Mod.

IVA/2014, con la sentenza in e4pigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendoche l’art. 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, che impone agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, com’è nella specie la società contribuente, di emettere autofattura in relazione agli acquisti effettuati senza diritto alla detrazione dell’IVA, andasse disapplicata in quanto in contrasto con la legislazione unionale, con la conseguenza che la società contribuente aveva diritto alla detrazione dell’IVA oggetto dell’iscrizione a ruolo.

2. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replica l ’ intimat a con controricorsoe memoria. Considerato che:

1. Con istanza depositata in atti la controricorrente ha chiesto che il presente ricorso sia trattato unitamente ai ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte, iscritti al R.G. n. 36595/2018 e n. 20951/2022, vertenti tra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto ancorché riferiti ad anni d’imposta diversi.2. Ritiene il Collegio che l’istanza debba essere accolta per ragioni di uniformità di decisioni.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al R.G. n. 36595/2018